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IMPOSTA DI SOGGIORNO, ECCO COME E DOVE NELLA PROVINCA. IL PDL: "MA PER QUALE SCOPO?"
I consiglieri provinciali del Pdl riassumono la situazione delle diverse aree del territorio e chiedono lumi sul Circondario Empolese Valdelsa

Imposta di Soggiorno: una tassa per quale scopo? La domanda viene rivolta dal consigliere provinciale del Pdl Filippo Ciampolini in un'interrogazione alla Provincia, siglata anche dai consiglieri Samuele Baldini, Piergiuseppe Massai, Salvatore Barillari, Leonardo Comucci ed Erica Franchi. Di seguito li testo dell'interrogazione.

"I sottoscritti consiglieri provinciali
richiamato il D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011, il quale, all’art. 4 letteralmemnte recita: “ I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”;
evidenziato il vincolo di destinazione di tale imposta nel passaggio dalla lettura dell’art. 4 di cui al precedente paragrafo che così recita: “Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.”;
tenuto inoltre conto del fatto che “i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo”;
verificato come ancora non sia stato approvato un regolamento nazionale di attuazione dell’Imposta di soggiorno come prevista dal novellato art. 4 del Decreto Lgs n. 23 del 14 marzo 2011;
considerato come, dalla lettura di tale norma, si evinca l’intenzione del legislatore di attivare un confronto e un dialogo continuo e costruttivo che conduca ad una conciliazione delle necessità degli enti locali con le esigenze delle struttura ricettive;
richiamata la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 903 del 24 ottobre 2011 a mezzo della quale vengono definite le procedure per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle località turistiche o città d’arte aifini della istituzione, da parte dei Comuni dell’imposta di soggiorno, indicando come requisito necessario ai fini dell’iscrizione nell’elenco l’istituzione da parte del Comune richiedente dell’Osservatorio turistico di destinazione (Otd) di cui al Progetto speciale Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva approvato con delibera di Giunta regionale n. 763 del 7.9.2009;
richiamato inoltre il Protocollo d’Intesa siglato in data 20 luglio 2011 tra regione Toscana e ANCI per l’armonizzazione e il coordinamento dell’applicazione del D. Lgs. N. 23 del 14 marzo 2011, in materia di Imposta di soggiorno, ai sensi del quale, tra le varie premesse, si ritiene opportuno:
- evitare forme distorte di concorrenza fra le diverse realtà turistiche che potranno istituire l’imposta,
- definire le modalità di collaborazione tra Regione e Comuni per una applicazione dell’imposta che non penalizzi il settore;
tenuto conto che ogni comune della Provincia di Firenze che applicherà la Tassa di Soggiorno, si diversifica, tra le altre cose per:
- quantità e qualità di flussi turistici che ivi si registrano,
- densità della popolazione residente,
- numero e tipologia delle strutture ricettive esistenti,
- distanza dal capoluogo di Provincia e dalle principali Città d’arte e cultura della Toscana,
- servizi pubblici erogati
- esistenza di vincoli di bilancio e disponibilità di impegno finanziario nei diversi settori;
valutato di dover tener conto di tali differenze, per una corretta individuazione della frobice tariffaria da applicare come imposta di soggiorno;
verificato a mezzo stampa che nei Comuni del territorio della Provincia di Firenze attualmente l’imposta di soggiorno risulterà applicata come a seguire:
- Comune di Calenzano – in vigore dal 1 febbraio 2012, prevede una tariffa ricompresa fra 1 e 3 €. per ogni notte fino ad un massimo di n. 2 notti (non si applicherà dalla terza notte in poi) – senza gravare eccessivamente sulle strutture ricettive che potranno continuare ad essere competitive- (come si legge dalla deliberazione Consiglio Comunale….
- Comuni del Chianti Fiorentino e Senese ( Barberino Val d’Elsa, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti) e Comune di Bagno a Ripoli ed Impruneta, per i quali è stato concertato un stesso Regolamento di applicazione dell’Imposta di soggiorno per una zona ad ampio raggio kilometrico – circa 100.000 abitanti – nonostante le diverse tipicità e realtà comunali, che entrerà in vigore dal 1 marzo 2012, che prevede una tariffa ricompresa fra 0,50 e 4 €. per ogni notte per i primi 4/7 giorni di soggiorno- i cui proventi saranno utilizzati, in una interpretazione molto estensiva delle indicazioni di utilizzo delle somme come puntualizzate nel decreto, per finanziare il controllo sull’abusivismo edilizio ed economico connesso alle attività ricettive, incrementando le azioni di controllo e di contrasto in un’ottica di tutela del principio di equità fiscale, contemplando anche la possibilità di istituire una task force sovracomunale”.
- Comuni del Valdarno e Valdisieve (Comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull'Arno) – in vigore dal primo gennaio 2012, prevede una tariffa ricompresa tra 0,50 e 3 €. per ogni notte per i primi 6 giorni (non si applicherà dal 7^ giorno di soggiorno)
- Comune di Sesto Fiorentino in vigore dal 1 febbraio 2012, prevede una tariffa ricompresa fra 1 e 5 €. per ogni notte per i primi 10 giorni (non si applicherà dall’11^ gioorno di soggiorno)
Restando ad oggi non definitivamente regolamentata l’applicazione della tassa di soggiorno nei comuni di Figline Valdarno, Incisa valdarno, Signa, lastra a Signa, campi Bisenzio, i comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Preso atto che, le strutture ricettive medesime costituiscono lo strumento essenziale attraverso il quale i comuni possono istituire una nuova tassa, e quindi, nello spirito del federalismo fiscale municipale, possono introitare qualificanti somme di denaro, attraverso l’imprenditoria privata, oggi sottoposta ai rischi derivanti da una crisi strutturale e cronica quale quella attuale;

Rilevata la necessità di coordinamento da parte della Provincia per il governo del territorio;

Per quanto sopra esposto,

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE :

- di quali notizie dispone l’Amministrazione in merito all’istituzione della Tassa di Soggiorno nei Comuni della provincia di Firenze con particolare riferimento ai comuni del Circondario Empolese Valdelsa;

- Se e con quali modalità la Provincia di Firenze intenda farsi promotrice di azioni dirette al coordinamento delle misure da porre in essere per l’applicazione del decreto nei comuni della Provincia di Firenze;

- Se la Provincia di Firenze, in rispetto delle proprie competenze, alla luce del citato art. 4 del Decreto Lgs. 23/2011 'Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive” possa farsi promotrice e suggerire ai Comuni strumenti diretti a questo scopo (esempio: alleggerire la pressione fiscale, riduzione della TIA o altro benefici da individuare)'".

10/02/2012 16.04
Ufficio Stampa Consgilio provinciale di Firenze