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DIRETTORI DI FARMACIA ED ETA' PENSIONABILE
Ciampolini (Pdl) chiede alla Provincia di dirimere una questione sollevata dal Decreto liberalizzazioni

Decreto Liberalizzazioni, principio di non cumulabilità tra Direttore di Farmacia ed età pensionabile: quali vantaggi per le Farmacie a basso reddito? Lo chiede il consigliere provinciale del Pdl Filippo Ciampolini con un'interrogazione alla Provincia di Firenze. Di seguito il testo del documento.

"Il sottoscritto consigliere provinciale
Visto il Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, suppl. ord.) – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività -Testo approvato dal Senato il 1o marzo e confermato dalla Camera dei deputati il 22 marzo c.a.;
Visto l’art.11 c.17. del suddetto decreto che recita “La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale;
Considerato che su questo articolo il Ministero della Salute ha rilasciato apposito parere interpretativo, secondo il quale tutti i titolari di farmacia che, al momento dell’entrata in vigore della legge avranno compiuto 65 anni di età, dovranno nominare un farmacista direttore;
Datto atto che, sempre secondo il parere espresso dal Ministero della Salute, in caso di ottemperanza, la farmacia dovrà essere chiusa, ignorando così le osservazioni delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, tendenti ad evitare che si creino ostacoli al corretto svolgimento del servizio farmaceutico, controversie e contenziosi;
Considerato che, pertanto, per chi ha più di 65 anni e ha questo tipo di attività imprenditoriale, significherebbe dover assumere e quindi retribuire un nuovo farmacista direttore, ma per le farmacie a basso reddito, gestite già da oggi dal solo farmacista titolare perché non in grado di assumere nemmeno un collaboratore, la disposizione dell’art.11 del decreto liberalizzazioni rappresenta un vero e proprio esproprio ai danni di professionisti, ritenuti l’anello più debole della filiera;
Preso atto inoltre che la misura adottata nel Decreto Liberalizzazioni va controcorrente rispetto alla tendenza generale all’aumento dell’età pensionabile per tutti i lavoratori, oltre ad essere incostituzionale rispetto ad altre categorie professionali che non hanno nessun limite di esercizio della professione;
Per quanto sopra esposto,
INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE :


1. Se l’Amministrazione Provinciale di Firenze sia informata della disposizione dell’art.11 c.17 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, secondo la quale “La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale”;

2. Se l’Amministrazione Provinciale possa intraprendere azioni positive orientate a rivedere la norma sopra richiamata, che comporta penalizzazioni per i farmacisti aventi più di 65 anni che si troverebbero a dover assumere e quindi retribuire un nuovo farmacista direttore, soprattutto per le farmacie a basso reddito, gestite già da oggi dal solo farmacista titolare perché non in grado di assumere nemmeno un collaboratore, per cui la disposizione dell’art.11 del decreto liberalizzazioni rappresenta un vero e proprio esproprio ai danni di questi professionisti".

16/04/2012 11.33
Ufficio Stampa Consiglio provinciale di Firenze