RARI NANTES, CRESCIOLI: “LE VALUTAZIONI TECNICHE SULLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA SONO ANCORA VALIDE”
L’Assessore provinciale alla Difesa del suolo risponde ad un'interrogazione del Consigliere Cordone (Lega Nord). “Lo stesso Comune di Firenze ha individuato ben tre aree dove sarà possibile l’insediamento del nuovo impianto”
“Questa amministrazione lo scorso 3 luglio 2013 ha inviato un avviso di sgombero coattivo per il giorno 16 settembre prossimo nei confronti della Società Rari Nantes Florentia riguardo l’area demaniale occupata in riva sinistra d’Arno, in esecuzione dell’ordinanza emessa nel 1998 dalla Direzione Compartimentale del Territorio di Firenze del Ministero delle Finanze, al tempo competente per la gestione del Demanio Fluviale, di intimazione al rilascio delle aree e ripristino dei luoghi entro il 30 novembre 1998”.
Così l’Assessore provinciale all’Ambiente e alla Difesa del Suolo, Renzo Crescioli, nella risposta ad una interrogazione consiliare sulla vicenda della struttura della società Rari Nantes.
“L’ordinanza - prosegue Crescioli - fu adottata sulla base del parere del Ministero dei Lavori Pubblici, che si espresse negativamente sul rinnovo della concessione alla Rari Nantes negando la compatibilità idraulica delle strutture. Contro tale Ordinanza Rari Nantes ricorse al TAR, ottenendo una sospensiva . Nel 1999, allo scadere della sospensiva il ricorso non fu più coltivato, e dal 2010 è inoppugnabile. L’ordinanza del 1998 è dunque da considerarsi valida, e la sua esecuzione da parte di questa Amministrazione è un atto dovuto. Occorre precisare che le valutazioni tecniche sulla pericolosità idraulica rappresentata dalla presenza sulle sponde delle strutture sono da considerarsi tuttora valide”. Peraltro Crescioli ricorda che “nel 1966 le strutture della Rari furono investite dalla piena dell’Arno e, come testimoniato da numerose foto, crollarono producendo tra l’altro un dannoso effetto diga a causa del materiale trasportato dalle acque che provocò una riduzione della sezione libera con conseguente aggravio del rischio in quella zona” e che “nessuno studio è in grado, ad esempio, di simulare eventi imprevedibili come la quantità e le dimensioni del materiale flottante in alveo durante una piena eccezionale; questi ultimi dipendono infatti da condizioni di monte non stimabili a priori. L’alveo e le sponde dei fiumi (soprattutto a carattere torrentizio come l’Arno) devono essere lasciati quanto più possibile liberi da interferenze. Per queste ragioni la legge sancisce una fascia di rispetto assoluto e non ammette deroghe o discrezionalità”.
“ La Provincia - ricorda Crescioli - non ha certo scoperto il problema nelle ultime settimane. Nel 2009 la Direzione Difesa del Suolo della Provincia di Firenze avanzò a Rari Nantes la proposta di una concessione di 9 anni subordinata all’abbattimento progressivo delle strutture non in regola quantomeno dal punto di vista urbanistico. Rari Nantes non accolse tale proposta, che oggi non più praticabile a causa della legge regionale n. 21/2012, emanata dopo gli eventi alluvionali di Aulla, che ha di fatto esaurito ogni margine di discrezionalità . Anche nei mesi scorsi, in costante raccordo col Comune di Firenze, abbiamo seguito la questione”
“Infine - conclude Crescioli - è degli scorsi giorni la conferma pubblica, da parte del Presidente Barducci e del sottoscritto, della piena disponibilità a individuare soluzioni per la Rari Nantes, ricordando che esistono aree, anche in riva destra dell’Arno, che la Provincia può mettere a disposizione del Comune e che possono ospitare gli impianti sportivi. Il Comune stesso, nel Regolamento urbanistico, ha individuato ben tre aree, nelle vicinanze e lungo il corso del fiume Arno, dove sarà possibile l’insediamento di un nuovo impianto”.
'''Di seguito il testo integrale dell’intervento dell’Assessore Crescioli in consiglio provinciale''':
''Oggetto: Risposta scritta a interrogazione “Dopo lunghe vicende, a seguito di decisioni della Procura della Repubblica, la Provincia di Firenze giovedì 4 luglio ha notificato alla Rari Nantes Florentia (…)” (prot. 296999 dell’8 Luglio 2013 a firma Cons. Cordone)''
Come noto, questa Amministrazione ha emesso in data 03 luglio 2013 un avviso di sgombero coattivo per il giorno 16 settembre p.v. nei confronti della Società Rari Nantes Florentia riguardo l’area demaniale occupata in riva sinistra d’Arno, in esecuzione dell’Ordinanza emessa nel 1998 dalla Direzione Compartimentale del Territorio di Firenze del Ministero delle Finanze (al tempo competente per la gestione del Demanio Fluviale, sino al 2001 quando tali competenze furono trasferite alle Province) di intimazione al rilascio delle aree e ripristino dei luoghi entro il 30/11/1998.
Tale Ordinanza fu adottata sulla base del parere del Ministero dei LL.PP. - Provveditorato alle OO.PP per la Toscana (al tempo competente per la funzionalità idraulica, sino al 2001 quando anche tali competenze furono trasferite alle Province) che si espresse negativamente sul rinnovo della concessione alla Rari Nantes negando la compatibilità idraulica delle strutture.
Contro tale Ordinanza Rari Nantes ricorse al TAR, il quale concesse una sospensiva di 120 giorni anche dietro parere del Provveditorato alle OO.PP che considerò concedibile una proroga al termine di rilascio dell’area di 120 giorni subordinatamente ad uno studio idraulico che dimostrasse la sicurezza delle strutture e la non interferenza delle stesse con le opere idrauliche esistenti.
Le relazioni prodotte furono giudicate insufficienti dal Provveditorato alle OO.PP, che richiese integrazioni mai presentate.
Nel 1999, allo scadere della sospensiva concessa dal TAR, il ricorso non fu più coltivato, e dal 2010 è considerato in perenzione e quindi inoppugnabile. L’Ordinanza del 1998 è dunque da considerarsi valida, e la sua esecuzione da parte di questa Amministrazione è un atto dovuto.
Occorre precisare che le valutazioni tecniche sulla pericolosità idraulica (NB pericolosità per la sicurezza delle difese idrauliche, e quindi della Città di Firenze) rappresentata dalla presenza sulle spondedelle strutture in oggetto, che contribuiscono a motivare i provvedimenti a suo tempo assunti, sono da considerarsi tuttora valide. A questa Amministrazione non sono pervenuti ulteriori studi.
Notizie di stampa hanno riferito di studi però prodotti da periti di Rari Nantes ai competenti Uffici Giudiziari nell’ambito della inchiesta penale in corso. A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare che il provvedimento - confermato pochi giorni orsono con decisione del Tribunale del Riesame di cui si attende motivazione - con cui il GIP ha revocato il sequestro degli impianti non è motivato sulla base di una valutazione di insussistenza di pericolosità e non solleva la Provincia dal dovere di esercitare le proprie funzioni in materia di sicurezza idraulica e tutela dei beni demaniali.
Ad abundantiam, giova ricordare che nel 1966 le strutture di cui trattasi furono investite dalla piena dell’Arno e, come testimoniato da numerose foto, crollarono producendo tra l’altro un dannoso effetto diga a causa del materiale trasportato dalle acque che provocò una riduzione della sezione libera con conseguente aggravio del rischio in quella zona.
Gli studi idraulici fino ad oggi eseguiti tengono esclusivamente conto dei livelli idrici raggiunti durante l’evento di piena. Si segnala difatti che nessuno studio è in grado, ad esempio, di simulare eventi imprevedibili come la quantità e le dimensioni del materiale flottante in alveo durante una piena eccezionale; questi ultimi dipendono infatti da condizioni di monte non stimabili a priori. L’alveo e le sponde dei fiumi (soprattutto a carattere torrentizio come l’Arno) devono essere lasciati quanto più possibile liberi da interferenze. Per queste ragioni la legge, in particolare il RD 523/1904, sancisce una fascia di rispetto assoluto e non ammette deroghe o discrezionalità anche se derivanti da studi che teoricamente dimostrino l’assoluta sicurezza delle strutture.
Anche il richiamo alla pericolosità idraulica individuata dal Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino non è del tutto pertinente in questa fattispecie. Anch’essa è difatti individuata mediante studi che si basano esclusivamente sui livelli idrici raggiunti dagli eventi di piena senza tenere conto delle criticità localizzate, quali la consistenza degli argini o delle sponde, l’accessibilità per svolgere servizi essenziali di pronto intervento e di piena durante gli eventi, il trasporto solido, il materiale flottante, etc.. Tutte condizioni che possono comportare l’allagamento di vastissime aree. A tal proposito si ricorda che il Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino è uno strumento che mira alla sicurezza degli insediamenti sul territorio assumendo come indistruttibili le difese idrauliche.
Le norme di polizia idraulica, tra cui il RD 523/1904 servono invece a tutelare proprio le difese idrauliche, assunte come indistruttibili nei piani dell’Autorità di Bacino. Queste tutele delle difese idrauliche sono previste con due norme fondamentali: il già citato RD 523 del 1904 che pone limiti quali quelli previsti dagli articoli 93 e 96 (inedificabilità e limiti alle attività da esercitarsi nelle vicinanze delle opere idrauliche), ed il RD 2669 del 1937 che prevede invece una serie di attività da mettersi in atto sia ordinariamente che durante gli eventi di piena per vigilare e conservare la funzionalità delle opere idrauliche. Tra queste ultime si ricordano le fondamentali attività di servizio di piena (osservazione e vigilanza sulla tenuta delle opere durante gli eventi) e il pronto intervento idraulico (interventi in urgenza durante un evento per arginare un cedimento dell'opera). Chiaramente la presenza di strutture sulle sponde impedisce lo svolgimento delle attività sopra elencate mettendo a repentaglio la sicurezza delle opere idrauliche poste a difesa della città.
A conferma di ciò si richiama anche la norma 12 (Messa in sicurezza delle fasce di rispetto degli argini e delle sponde) del Piano Stralcio Riduzione del Rischio Idraulico dell’Autorità di Bacino, adottato con DPCM 5/11/1999, che recita: “Nella fase di attuazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, in conformità alle disposizioni legislative di cui alla legge n. 183/1989, dovranno essere verificate, eliminate o corrette le situazioni difformi da quanto stabilito dal T.U. n. 523/1904 relativamente ai centri abitati e alle infrastrutture”.
Altresì legittima e dovuta è poi da considerarsi la procedura avviata per la riscossione delle indennità dovute da Rari Nantes per l’occupazione senza titolo concessorio delle aree demaniali, pari a euro 866.043,05. E’ d’uopo ricordare che di tale indennità il Regolamento per le concessioni di beni del Demanio Idrico di competenza della Provincia di Firenze (approvato con DCP 198/2006) prevede la quantificazione ai canoni di mercato (ca 80.000 euro/anno), e che tale indennità non è abbattibile (come invece è possibile per i canoni concessori per particolari categorie di concessionari) proprio perché si tratta di indennità di occupazione in assenza di un atto che regoli i rapporti tra le parti.
Giova sottolineare che questa Amministrazione ha ereditato la vicenda Rari Nantes nell’ambito del passaggio delle competenze e relative numerosissime pratiche pendenti sulla gestione del Demanio Fluviale (senza alcun corrispondente trasferimento di personale) e sulla sicurezza idraulica. La pratica demaniale in oggetto giunse in Provincia solo nel 2004, tre anni dopo il transito effettivo delle competenze. Ciononostante la Provincia non ha certamente “scoperto” il nodo Rari Nantes solo nelle ultime settimane, ne’ mai ha risparmiato energie politiche e tecniche nel tentativo di individuare una soluzione che consentisse, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei legittimi ed esecutivi provvedimenti pendenti, di preservare la piscina gestita dalla Società Rari Nantes nella consapevolezza della sua centralità per un sodalizio dall’indubbia rilevanza sportiva e sociale.
A tal proposito, limitandosi al principale dei tentativi esperiti nella presente legislatura, nel 2009 la Direzione Difesa del Suolo della Provincia di Firenze avanzò a Rari Nantes la proposta di una concessione di 9 anni subordinata all’abbattimento progressivo delle strutture non in regola quantomeno dal punto di vista urbanistico. Rari Nantes non accolse tale proposta, peraltro oggi non più praticabile alla luce della recente legge regionale n. 21/2012 - emanata dopo gli eventi alluvionali di Aulla - che ha di fatto esaurito ogni margine di discrezionalità.
Preme ricordare che questi ed altri passaggi sono stati compiuti con il costante coinvolgimento e la piena informazione dei livelli politici e tecnici del Comune di Firenze.
A tal proposito, si coglie l’occasione per precisare che, differentemente da quanto esposto nell’interrogazione in oggetto, il Comune di Firenze, con nota del 04/07 u.s. ha dichiarato che nell’oggetto della concessione rilasciata alla Rari Nantes non rientrano le aree demaniali.
Infine, è degli scorsi giorni la conferma pubblica, da parte del Presidente Barducci e del sottoscritto, della piena disponibilità di questa Amministrazione ad adoperarsi per individuare eventuali soluzioni alternative per la Rari Nantes, ricordando che esistono aree del demanio fluviale, anche in riva destra dell’Arno, che, a seguito di specifiche destinazioni urbanistiche, la Provincia può mettere a disposizione del Comune e che possono ospitare gli impianti sportivi. Il Comune stesso, nel redigendo Regolamento urbanistico ha individuato ben tre aree, nelle vicinanze e lungo il corso del fiume Arno, ove sarà possibile l’insediamento di un nuovo impianto.
L’Assessore
Renzo Crescioli