PREAPERTURA ALLA CACCIA PER IL 1° ED IL 4 SETTEMBRE
Abbattimento in deroga allo storno. La Provincia di Firenze dà indicazioni sulle modalità, sui tempi e sulle quantità
La Giunta Regionale Toscana ha approvato l’anticipo della apertura della caccia in deroga da appostamento per i giorni 1 e 4 settembre 2005. In particolare nei due giorni è consentita la caccia da appostamento dalle ore 6.30 alle ore 19 alle seguenti specie e per i seguenti quantitativi massimi giornalieri: tortora (10 capi), colombaccio (5 capi), merlo (4 capi da appostamento temporaneo). E’ inoltre consentita sempre il 1 ed il 4 settembre la caccia da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente dalle ore 5.45 alle ore 19 alle seguenti specie: alzavola, marzaiola, germano reale.
Il prelievo giornaliero dei palmipedi non può superare i quattro capi complessivi.
Il carniere complessivo giornaliero dei capi delle specie cacciabili in preapertura, compreso il prelievo del merlo da appostamento fisso, non può essere superiore a venti unità.
La caccia in preapertura alle citate specie comporta, in attuazione di quanto previsto all’art. 18, comma 2 della L. 157/92, la riduzione implicita delle ultime due giornate disponibili di caccia per ciascuna specie, rispetto ai periodi previsti all’art. 7 della L.R. 20 del 10/06/2002 sul calendario venatorio regionale.
Nelle due giornate di preapertura ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 del 10 giugno 2002 sul calendario venatorio regionale non è consentito l’ausilio del cane.
Inoltre in base all’articolo 8 comma 2 della medesima legge nelle due giornate è altresì vietato l’allenamento e l’addestramento dei cani.
La Regione ha anche approvato il prelievo in deroga a carico dello storno sia nelle due giornate di preapertura che nel periodo compreso fra il 18 settembre ed il 31 Dicembre 2005, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio. Tale prelievo è consentito: unicamente da appostamento, nelle aree non boscate, con richiami provenienti da allevamento, ai soli cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di 20 capi giornalieri, per 100 capi complessivi per cacciatore per l’intero periodo. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale
Il prelievo giornaliero dello storno, in quanto attività di abbattimento per la prevenzione dei danni alle colture agricole, non va a incidere nei limiti giornalieri di carniere previsti per l’altra fauna migratoria.