Comunicazione in periodo elettorale
In vigore le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000 n. 28
Con la convocazione dei comizi elettorali da parte del Presidente della Repubblica (Decreto n. 209 del 28/12/2017), sono in vigore, in relazione alle elezioni per la Camera e il Senato del 4 marzo 2018, le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) circa la comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni in periodo elettorale.
Essa in particolare prescrive all'art. 9 che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.”
Il quotidiano Met procederà regolarmente alla pubblicazione delle news degli enti interessati, con le modalità indicate dalla normativa.
Saranno regolarmente inseriti tutti i testi che nella forma prevista dalla legge daranno notizia di provvedimenti, attività di pubblico interesse degli Organi e degli uffici degli Enti e fatti di carattere istituzionale di cui – e questo fine farà fede la valutazione attestata dai singoli enti con l’atto stesso della diffusione dei comunicati - sia necessaria e non differibile la comunicazione.
Non saranno pubblicati articoli che contengano valutazioni e commenti di natura elettorale o indicazioni e dichiarazioni di candidati.