Regione Toscana
Cittą Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Home Home > Comunicati stampa >  Comunicato stampa  

FONDAZIONE DELLA CULTURA 2
Approvato lo statuto

Questo il testo dello statuto della Fondazione della Cultura "Palazzo Strozzi" approvato questa sera nella seduta congiunta del consiglio comunale e del consiglio provinciale:

«Fondazione "Palazzo Strozzi"

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

E' costituita la Fondazione denominata "Palazzo Strozzi", con sede in Firenze.


Articolo 2 - Fondatori

Sono fondatori istituzionali:

- il Comune di Firenze
- la Provincia di Firenze
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze

Sono fondatori:

i soggetti che abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nell'atto di costituzione, al Fondo di dotazione iniziale e al Fondo di gestione della Fondazione.

La contribuzione per i soci di Firenze Mostre s.p.a. è costituita dall'apporto del netto patrimoniale di trasformazione loro spettante e da eventuali contributi di denaro aggiuntivi.

Gli altri soggetti, pubblici e privati, assumono la qualifica di fondatori ai sensi delle disposizioni previste dall'atto di costituzione.


Articolo 3 - Oggetto

La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue, in via prioritaria, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale, le finalità dello svolgimento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04, delle attività culturali e dello spettacolo, delle attività di formazione superiore e di ricerca scientifica, della organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale, del sostegno alla domanda culturale dell'area metropolitana e provinciale, anche per favorirne la coesione sociale, della agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale sostenibile, e della definizione delle strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei servizi museali e culturali ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.



Articolo 4 - Attività

La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori;
b) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi ad essa affidati;
c) ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali;
d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;
e) promozione e commercializzazione delle mostre e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate;
f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo didattico, turistico;
g) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;
h) gestione di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;
i) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati;

La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Essa potrà inoltre, osservate le norme statutarie dei fondatori istituzionali, assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della fondazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti
b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari
c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari
d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo
e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste
f) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale
g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari


Articolo 5 - Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio
c) dai fondi di riserva comunque costituiti
d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva
e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori istituzionali, i fondatori e i partecipanti sostenitori e non; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 18.

Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo
b) dai contributi ordinari stabiliti dai fondatori in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione, di rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di ammissione alla Fondazione e per i partecipanti nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione
c) dai contributi straordinari versati dai fondatori e dai partecipanti
d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione
e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.


Articolo 6 - Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

In ogni caso gli Organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.


Articolo 7 - Partecipanti sostenitori e partecipanti

Assumono la qualifica di partecipanti sostenitori e di partecipanti alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'art.8, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei partecipanti sostenitori e non sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.


Articolo 8 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti

L'ammissione dei partecipanti sostenitori e non è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

La qualità di partecipante sostenitore e di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 5 e 9.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 5 e 9.


Articolo 9 - Contribuzioni annuali dei partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti.

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento.


Articolo 10 - Organi

Organi della Fondazione sono:

il Consiglio di Amministrazione
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
il Collegio dei Revisori Contabili
il Consiglio di Indirizzo

Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il direttore generale e la segreteria amministrativa.

Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili, non danno diritto a compenso; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.

Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di stabilire compensi per particolari funzioni, come previsto dall' art. 12.






Articolo 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero variabile di membri con un minimo di cinque, ed un massimo di sette, compreso il Presidente, designati come segue:

i fondatori istituzionali designano quattro consiglieri, e precisamente uno per ciascun fondatore e uno congiuntamente designato
i fondatori designano, in sede di Assemblea di cui all'art. 15, con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento, un consigliere.

Gli eventuali restanti componenti potranno essere cooptati dagli amministratori in carica su designazione dei fondatori o dei partecipanti sostenitori in diretta relazione alla rilevanza delle contribuzioni dagli stessi apportate al patrimonio e/o al fondo di gestione e, in ogni caso, sempre osservando i limiti di cui al comma che precede in materia di composizione dell'organo; gli amministratori così designati verranno cooptati dagli amministratori nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, e scadranno unitamente agli altri componenti nominati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del presente statuto.

Le designazioni devono essere effettuate almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto; il regolamento dovrà prevedere le modalità e i termini per l'esercizio del diritto, ed in particolare la sospensione dalla possibilità di partecipare alla designazione dei consiglieri, di cui al precedente comma, per i fondatori individuati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, in caso di mancata contribuzione, quantomeno nelle misura minima stabilita annualmente per i partecipanti sostenitori, al fondo di gestione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo.

Il soggetto o l'organo che li ha designati può revocarli anche senza giusta causa, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di tipo risarcitorio; con l'atto di assumere la carica, l'amministratore dichiara di conoscere e accettare la presente clausola statutaria.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere entro 30 giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere nel rispetto delle procedure previste nel regolamento.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di inadempienze di minore gravità o su richiesta dell'interessato i consiglieri possono essere sospesi dalla carica per un periodo non superiore a 90 giorni; i consiglieri sospesi non vengono computati per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti nello Statuto


Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa, ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare provvede:

a) alla nomina del presidente e del vice presidente. Il presidente è scelto tra i componenti nominati dai fondatori istituzionali di cui all'art. 2, primo comma. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano nominato dai fondatori istituzionali.
b) alla nomina, ai sensi del successivo articolo16, dei componenti del Collegio dei Revisori, e alla indicazione del relativo presidente;
c) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;
d) alla approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
e) alla approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
f) all'accettazione di nuovi partecipanti sostenitori e non;
g) alla determinazione delle quote annuali dovute dai partecipanti sostenitori e non
h) alla nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo;
i) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
j) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
k) all'istituzione dell'ufficio e alla nomina del direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;
l) alla nomina e revoca dei direttori e dei dirigenti degli istituti e dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;
m) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
n) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
o) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
p) al conferimento di incarichi professionali;
q) alla nomina di procuratori;
r) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
s) alla definizione e approvazione del regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 11 che precede;
t) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
u) all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
v) alle modifiche statutarie;
w) alla nomina di un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), u), v) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.


Articolo 13. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri e comunque almeno ogni 180 giorni.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.


Articolo 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.


Articolo 15 - l'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti

L'Assemblea è costituita dai fondatori (istituzionali e non) e dai partecipanti (sostenitori e non) e si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla; i partecipanti (sostenitori e non) possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.

In tale sede, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma terzo dell'art. 11, viene effettuata la designazione del membro del Consiglio di Amministrazione espressione dei fondatori.

L'Assemblea formula un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.

L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.


Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali; i revisori effettivi sono nominati su designazione dei fondatori istituzionali, in misura di uno per ciascuno.

Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della natura di ente non di lucro della fondazione.

I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.


Articolo 17 - Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è un organo consultivo, preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è composto da non più di cinque membri, scelti fra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il presidente fra i suoi membri.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, a seguito di convocazione del suo presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal presidente della Fondazione, o dal direttore generale, che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, e possono essere riconfermati.

Ai membri del Consiglio di Indirizzo spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica.


Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della L.23/12/96, n.662.
In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 42/04, e dunque aventi valore artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devolute ai Fondatori istituzionali, i quali dovranno obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.
I beni conferiti in uso dai Fondatori ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.


Articolo 20 - Prima nomina organi statutari

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie».

13/03/2006 20.55
Provincia di Firenze