REGOLAMENTO IN MATERIA DI CACCIA AGLI UNGULATI
Approvato dal Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale ha approvato il Regolamento per l’applicazione nella Provincia di Firenze delle modifiche in materia di opzioni di caccia agli ungulati.
art. 1) Finalità
Il presente regolamento definisce le modalità applicative nel territorio della provincia di Firenze del dettato di cui all’art. 28 della Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, modificato con L.R. 23 febbraio 2005 n. 34, con la quale è stata inserita l’opzione D e modificata l’opzione C, per chi esercita la caccia agli ungulati, in conformità a quanto disposto nella materia dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13/R del 25 febbraio 2004 “Testo Unico dei regolamenti regionali di attuazione della L.R. 3/94”, con particolare riguardo alle recenti modifiche apportatevi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 29 luglio 2005.
Nel prosieguo del presente regolamento, i cacciatori che hanno operato le diverse opzioni C o D del citato all’art. 28 della Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 modificato con L.R. 23 febbraio 2005 n. 34 saranno indicati come “Opzionisti C” e “Opzionisti D”.
art. 2) Distretti e Comprensori
In considerazione della limitata estensione media nella provincia di Firenze dei distretti di caccia al capriolo e della necessità di gestire specie ad elevata mobilità, come cervo, daino e muflone, in ambiti di idonee dimensioni, le unità minime di gestione di queste ultime specie devono essere quelle opportunamente individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia con l’estensione confacente alla specie.
In tale ambito è ammesso, per gli Opzionisti C in possesso di abilitazione, l’esercizio della gestione faunistico-venatoria sulle specie cervo, daino e muflone nel comprensorio comprendente il distretto per il capriolo cui gli stessi sono iscritti. Per il cervo sono fatte salve le disposizioni del successivo articolo 4.
Gli Opzionisti D possono esercitare la caccia di selezione in un numero massimo di 4, tra distretti e comprensori per cacciatore a livello provinciale, di cui non più di 2 nell’ATC Firenze 5. Ciò, con precedenza per i cacciatori residenti in provincia di Firenze, e con un numero massimo di un distretto per capriolo all’interno di ciascun comprensorio prescelto.
art. 3) Assegnazione dei capi
L’assegnazione dei capi in abbattimento nel distretto o nel comprensorio agli opzionisti C o D avverrà solo ed esclusivamente se gli stessi avranno puntualmente eseguito i censimenti annuali ed ogni altra operazione di gestione richiesta dagli ATC.
Al fine di definire una chiara e proporzionale distribuzione dei capi in prelievo in relazione all’opzione prescelta, si devono rispettare le seguenti regole: ciascun cacciatore di selezione, opzionista C o D, può avere in assegnazione un numero massimo di due caprioli per distretto, ed uno tra le altre specie per le quali sia abilitato (daino, muflone o, quando abbattibile, cervo) per comprensorio.
Il possesso da parte dei cacciatori di selezione della opzione D non deve essere considerato criterio di precedenza nella prima assegnazione dei capi in prelievo durante il periodo di caccia.
Nella assegnazione di eventuali capi in esubero rispetto a tale distribuzione, devono invece essere privilegiati gli opzionisti D.
art. 4) Gestione del Cervo
Ai sensi di quanto previsto all’art. 90 comma 1 bis del DPGR 13/R 2004, la gestione venatoria ed il controllo della popolazione di cervo presente nell’ATC Firenze 5 per la stagione venatoria 2006-2007, in via transitoria, deve essere riservata ai cacciatori di selezione abilitati a tale specie, già iscritti nell’annata venatoria precedente a un distretto e/o un comprensorio del suddetto ATC.
art. 5) Attività di controllo ex art. 37 L.R. 3/94
Il possesso di opzione D è considerato criterio prioritario nella partecipazione agli interventi di controllo ex art. 37 L.R. 3/94 su tutte le popolazioni di ungulati a seguito della partecipazione alle operazioni di gestione fissate dall’ATC.
Per la specie cinghiale tale priorità deve riguardare in particolare gli interventi selettivi effettuati in cerca, aspetto e girata nei tempi consentiti dagli specifici atti della Provincia. Gli ATC indicheranno, per le aree di propria competenza, in accordo con la Polizia Provinciale, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Considerati i programmi dei corsi effettuati e le prove d’esame obbligatorie espletate per ottenere l’abilitazione alla caccia di selezione, ai sensi di quanto previsto all’art. 37 della L.R. 3/94, i cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale, potranno essere impiegati negli interventi di controllo autorizzati dalla Provincia e coordinati dalla Polizia Provinciale sulle specie per le quali risultino abilitati, indipendentemente dal possesso di altra abilitazione specifica.
Approvato anche un Ordine del Giorno d'accompagnamento che invita la Giunta provinciale a raccogliere in un Regolamento Organico Generale della Provincia di Firenze tutti i regolamenti provinciali ed eventuali altri atti inerenti l'attività venatoria.