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#normativa-accesso - Istanza di accesso massiva e Uffici dell'Ente
Qual è il comportamento corretto da adottare

'''Qual è il corretto comportamento degli Uffici dell’Ente a fronte di una istanza di accesso generalizzato massiva?'''

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, l’ufficio cui perviene un’istanza di accesso generalizzato massiva, deve instaurare un dialogo cooperativo con l’istante, finalizzato a ridefinire l’oggetto della domanda entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.


Il Tar Puglia Bari Sez. III, nella sentenza n. 234 del 19/02/2018, ha esaminato l’istanza di accesso civico generalizzato con la quale un ragioniere commercialista di Corato chiedeva ad A. (Azienda S.I. e P.U. – ente strumentale del Comune di Corato, dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale nel campo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento stradale, manutenzione del verde pubblico e disinfestazione), di ottenere copia, relativamente agli ultimi cinque anni: dei bilanci societari; dei verbali del Consiglio di Amministrazione relativi agli incarichi assegnati; delle fatture riguardanti acquisti e vendite, con annesse stampe dei registri Iva acquisti, registri Iva vendite, libro giornale, partitari, cedolini paga; dei contratti di lavoro del personale e dei collaboratori A., nonché dei contratti con le Agenzie interinali.
Il Tar ha rilevato che l’istanza suddetta richiedeva un numero manifestamente irragionevole di documenti ed era suscettibile di arrecare un pregiudizio serio ed immediato al buon funzionamento della pubblica amministrazione: pertanto, alla luce del punto d) della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017, l’amministrazione, prima di decidere sulla domanda, doveva contattare il richiedente ed assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.
Il Tar Puglia ha così stabilito il principio che è illegittimo il diniego all’istanza di accesso massivo generalizzato ogni volta in cui l’Ente ritenga irragionevole la richiesta senza aver prima instaurato un dialogo cooperativo con l’istante, finalizzato a ridefinire l’oggetto della domanda entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.
Il Tar Toscana, I Sezione, nella sentenza n. 133 del 28/01/2019 ha condiviso e scelto di far proprio tale orientamento, rilevando “la necessità che il condivisibile interesse della pubblica amministrazione a non essere gravata di oneri di ricerca irragionevoli e tali da determinare un notevole danno per l’erario pubblico e il diritto del privato ad accedere ai documenti trovino contemperamento in un dialogo endoprocedimentale finalizzato alla specificazione delle richieste formulate”. ('''Lina Cardona''', 10 giugno 2019)

Fonti: Tar Puglia Bari Sez. III, sentenza n. 234 del 19/02/2018; Tar Toscana, I Sezione, sentenza n. 133 del 28/01/2019.



14/11/2019 10.11
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