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#normativa-accesso - Chi può presentare l’istanza di accesso in alternativa al titolare del diritto?
Ecco i soggetti che possono farlo


Il soggetto delegato dal titolare, munito di apposita delega; l’avvocato del titolare del diritto di accesso, in base a presupposti che sono stati oggetto di elaborazione ed evoluzione giurisprudenziale.


Il titolare del diritto di accesso può delegare un’altra persona all’accesso ai documenti amministrativi, redigendo apposita delega che deve contenere: dati personali del delegante (nome cognome data e luogo di nascita luogo di residenza codice fiscale e riferimenti a un documento di identità valido); dati personali del delegato (nome cognome data e luogo di nascita luogo di residenza codice fiscale e riferimenti a un documento di identità valido); riferimento ai documenti per i quali si vuole delegare la richiesta di accesso.
La delega di accesso ai documenti amministrativi deve poi essere firmata dal delegante.
La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante e del delegato, deve essere allegata all’istanza di accesso.

Nel caso in cui invece, l’istanza di accesso venga firmata e presentata dall’avvocato del titolare del diritto di accesso, la giurisprudenza ha mutato, nel tempo, il suo orientamento.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 5 settembre 2006, n. 5116, ha statuito che l’istanza di accesso deve essere firmata dall’interessato titolare del diritto di accesso; tuttavia può anche essere firmata da un suo legale ma in tal caso deve essere accompagnata – per asseverare l’effettiva provenienza dell’istanza da parte del titolare del diritto – da apposito mandato ad hoc rilasciato al legale oppure da sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso.
Nello stesso senso si sono espresse Tar Lazio Roma Sez. III ter, sentenza n. 6365 del 2/07/2008, Tar Lazio Latina Sez. I sentenza n. 39 del 15/01/2008, Tar Campania, Napoli, Sez. V, 9 marzo 2009, n. 1331, Tar Sicilia Palermo Sez. III, sentenza n. 1950 del 25/09/2006, Tar Sardegna Cagliari Sez. I sentenza n. 2136 del 1/12/2008 che hanno affermato che “la domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso. Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto) nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima. In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione un obbligo di provvedere…(…)…Né può ritenersi che l’Amministrazione sia tenuta a richiedere l’integrazione dell’ istanza, invitando il legale a presentare apposita procura, in quanto tale procedura è riservata ai soli “soggetti interessati”, che, al momento della presentazione della domanda non abbiano prodotto tutta la documentazione necessaria”.
La giurisprudenza successiva ha evidenziato che l’impostazione sopra delineata vale anche, in linea di principio, per l’ipotesi in cui l’interessato abbia già precedentemente rilasciato al proprio legale un mandato professionale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale. In tal caso non sussiste la necessità per il legale che debba richiedere l’accesso ad un documento connesso al contenzioso per il quale è stato officiato, di munirsi di un ulteriore ed apposito mandato, sufficiente essendo quello già ottenuto. “L’avvocato che sia già munito di mandato difensivo conferito con le forme d’uso (attributivo di “ogni più ampio potere di legge”), così come può senz’altro rivolgere al Giudice un’istanza istruttoria diretta all’acquisizione di documenti, allo stesso modo deve reputarsi abilitato a perseguire tale risultato presentando direttamente, nella propria qualità, un’ istanza di accesso all’Amministrazione controparte nel giudizio già pendente. Questo, naturalmente, sempre che si tratti dell’acquisizione di atti che siano obbiettivamente connessi all’oggetto dell’impugnativa precedentemente proposta” (Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4839 del 30/09/2013. Nello stesso senso Tar Lazio Roma Sez. III sentenza n. 8961 del 9/08/2018; Tar Calabria Catanzaro Sez. I sentenza n. 279 del 13/02/2019).
Il Consiglio di Stato ha confermato questo suo indirizzo rilevando che “l’interessato con la sottoscrizione della procura “ad litem”, rilasciata con apposito atto in forma scritta, fa proprie le dichiarazioni di natura negoziale del procuratore, escludendo che, a detto fine occorra l’espresso conferimento nella procura del potere di ratifica della dichiarazione negoziale…(…)…In altri termini la sottoscrizione della procura, rilasciata con facoltà di rappresentare e difendere “in ogni stato e grado del procedimento” anche di mediazione, implica la ratifica della diffida a d adempiere e dell’istanza di accesso, atti negoziali propedeutici alla difesa compiuti in nome e per conto della parte dal difensore” (Consiglio di Stato Sez. III, sentenza n. 4844 del 26/09/2014. Nello stesso senso Tar Puglia Lecce Sez. II sentenza n. 894 del 16/03/2015).
Alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, si rileva conclusivamente che l’avvocato che sottoscrive l’istanza di accesso in luogo del titolare del diritto, per essere legittimato, deve essere munito:
1) di procura speciale o mandato ad hoc;
2) di mandato difensivo conferito con le forme d’uso, attributivo di “ogni più ampio potere di legge” e valido “in ogni stato e grado del procedimento”, sempre che l’istanza di accesso abbia per oggetto atti che siano obbiettivamente connessi all’oggetto dell’impugnativa proposta o da proporre.

a cura di Lina Cardona

Fonti: sentenza del Consiglio di Stato n. 5116 del 5 settembre 2006; T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter sentenza n. 6365 del 2/07/2008; T.A.R. Latina Sez. I sentenza n. 39 del 15/01/2008; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, sentenza n. 1331 del 9/03/2009; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III sentenza n. 1950 del 25/09/2006; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I sentenza n. 2136 del 1/12/2008; Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4839 del 30/09/2013; T.A.R. Lazio Roma Sez. III sentenza n. 8961 del 9/08/2018; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I sentenza n. 279 del 13/02/2019; Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4844 del 26/09/2014; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II sentenza n. 894 del 16/03/2015.

14/11/2019 10.15
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