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#normativa-accesso - Accesso generalizzato e perseguimento degli interessi pubblici
Il tema è controverso. Il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza

Può essere accolta un’istanza di accesso generalizzato che non sia tesa al perseguimento degli interessi pubblici indicati nell’articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.?

Il tema è controverso, ma il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza aderisce alla tesi della funzionalizzazione del diritto di accesso generalizzato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, con sentenza n. 7326 del 2/07/2018, ha sottolineato infatti che se l’istanza di accesso generalizzato non è finalizzata al perseguimento degli interessi pubblici indicati nell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/3013 s.m.i., ossia non ha lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, manca in radice il presupposto fondamentale per l’ammissibilità dell’accesso generalizzato stesso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella suddetta sentenza, ha rilevato infatti che sebbene “la legge non richieda l’esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso generalizzato, deve intendersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto” (nello stesso senso Tar Marche Sez. I, sentenza n. 677 del 18/10/2018; Tar Calabria Catanzaro Sez. II sentenza n. 1960 del 15/11/2018; Tar Sicilia Palermo Sez. III sentenza n. 2020 del 1/10/2018; Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 3907 del 25/06/2018).
Il Consiglio di Stato ha affermato, nella citata sentenza n. 3907 del 25/06/2018, che “L’accesso pubblico generalizzato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., rivendicato dalla ricorrente, ha l’esclusiva finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, non già di rendere pubblici colloqui privati – quale è quello svoltosi nella pausa pranzo tra il Direttore Generale e la Dott.ssa U. inavvertitamente fatti oggetto di registrazione – che esulano dall’esercizio di funzioni istituzionali.”
Il Consiglio di Stato, con successiva sentenza n. 5702 del 13/08/2019, aderendo alla tesi della funzionalizzazione del diritto di accesso generalizzato, ha sottolineato che l’accesso civico generalizzato soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica onde tale accesso non può mai essere egoistico, perché è finalizzato al controllo e alla verifica democratica della gestione del potere pubblico.
Il Tar Lazio, con sentenza n. 4122 del 28/03/2019, aderendo alla tesi della funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato, ha statuito che anche per gli organi di informazione (giornalisti) il diritto di accesso civico generalizzato può essere esercitato soltanto se lo scopo dell’inchiesta giornalistica corrisponde alla funzione ed agli scopi per i quali la legge riconosce tale diritto.
Trattandosi di un interesse diffuso, il diritto di accesso civico generalizzato è stato riconosciuto senza limiti di legittimazione attiva, per cui la posizione del giornalista non si distingue, in tale ambito, da quella del comune cittadino. Affinché il diritto sia esercitabile, in ogni caso, è necessario che sia funzionale allo scopo stabilito dalla legge, ravvisabile nel controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Il diritto di accesso generalizzato, per la natura pubblicistica che è propria di esso, è un diritto funzionale a un interesse pubblico, ravvisabile, appunto, nel controllo generalizzato e diffuso sull’attività delle pubbliche amministrazioni. In ciò si distingue dal diritto di accesso documentale riconosciuto dalla legge sul procedimento amministrativo, che è posto a tutela di interessi privati e che presuppone una posizione soggettiva differenziata.

a cura di Lina Cardona

Fonti: T.A.R. Lazio sentenza n. 7326 del 2/07/2018; Consiglio di Stato sentenza n. 3907 del 25/06/2018; Consiglio di Stato sentenza n. 5702 del 13/08/2019; T.A.R. Lazio sentenza n. 4122 del 28/03/2019.

14/11/2019 10.21
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