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#normativa-accesso - Il controllo sulle finalità dell’istanza di accesso generalizzato
Ecco come è possibile esercitarlo

Come è possibile esercitare un controllo sulle finalità dell’istanza di accesso generalizzato?

I principali criteri sinora adottati dalla giurisprudenza e dal Garante per la privacy fanno riferimento a: 1) la tipologia di soggetto che presenta l’istanza di accesso ed il tipo di attività dallo stesso esercitata; 2) la dichiarata finalità dell’istanza.

Sotto il primo profilo si è, ad esempio, dato rilievo al fatto che il richiedente l’accesso civico generalizzato fosse un’impresa privata, il cui oggetto sociale consisteva nell’attività di marketing e di pubblicità commerciale, ritenendosi detta circostanza sintomatica della finalità strettamente commerciale dell’istanza di accesso e pertanto della sua incoerenza rispetto alla ratio dell’istituto (Garante privacy parere n. 360/2017).
Analogo ragionamento è stato condotto anche per negare l’accesso generalizzato alla documentazione di una precedente gara di affidamento di un servizio, (nonchè al conseguente contratto e agli atti relativi all’esecuzione dello stesso), ad un operatore del settore invitato alla successiva gara dalla medesima Amministrazione committente:
l’istanza in questione non era chiaramente finalizzata ad un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali o sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma ad acquisire informazioni utili con riguardo all’esecuzione del precedente appalto al fine di verificare se la ditta aggiudicataria, che quasi certamente avrebbe partecipato alla nuova selezione, avesse commesso errori professionali gravi, tali da determinarne l’esclusione dalla nuova procedura (T.A.R. Ancona 18/10/2018, n. 677).

E’ stata invece ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza di accesso generalizzato proposta da una società di gestione di una piscina aperta al pubblico e annesso bar che, riferendo di essere stata oggetto di reiterati sopralluoghi della polizia municipale cui aveva fatto seguito l’applicazione di sanzioni per violazioni di varia natura (in particolare per la ritenuta carenza dei requisiti di “sorvegliabilità” della struttura), chiedeva di acquisire copia dei verbali relativi ai sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale sia presso i propri locali sia presso una piscina e annesso bar gestito da altra società, situata nelle immediate vicinanze e caratterizzata da analogo stato dei luoghi.

L’istanza in oggetto, concretamente finalizzata a verificare se la polizia municipale avesse effettuato controlli sull’ attività commerciale concorrente analoghi a quelli svolti nei confronti dell’istante, a fronte di una conformazione asseritamente identica dei locali ove erano svolte le rispettive attività, è stata ritenuta rientrante a pieno titolo nell’ambito delle possibilità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali consentite dall’accesso civico generalizzato ( T.A.R Liguria 29/12/2017 n. 1002).
E’ stata altresì ritenuta dal Consiglio di Stato meritevole di accoglimento l’istanza di accesso generalizzato avanzata dalla Confederazione Nazionale Coldiretti al Ministero della Salute, volta a conoscere le specifiche quantità di importazioni di latte e prodotti lattiero caseari provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari.

Nel corso del giudizio di appello il Consiglio di Stato ha rilevato che tale richiesta era sostanzialmente volta a verificare la corrispondenza tra le importazioni dei singoli operatori nazionali e le indicazioni fornite al consumatore sulle etichette con riguardo all’origine delle materie prime utilizzate. Tale finalità, legata alla tutela del consumatore e alla trasparenza del mercato, è stata ritenuta dal Consiglio di Stato corrispondente a quelle forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di partecipazione degli amministrati al dibattito pubblico che rappresentano le finalità del diritto di accesso generalizzato (Consiglio di Stato 6/03/2019 n. 1546).

Sotto il secondo profilo, laddove l’istanza di accesso provenga da persone fisiche, il controllo sulla sua finalità non può che essere desunto da quanto dichiarato dall’ istante in ordine al suo interesse conoscitivo.
Si è ritenuto ad esempio incompatibile con la finalità dell’istituto (e quindi non meritevole di accoglimento) un’istanza di accesso generalizzato presentata da un soggetto collocatosi al 2° posto di una graduatoria per l’assegnazione di un’autorizzazione per servizi di noleggio con conducente volta ad ottenere copia degli atti riguardanti il soggetto collocato al 1° posto della medesima graduatoria, in quanto l’istante ha utilizzato l’istituto dell’accesso generalizzato al fine di soddisfare un bisogno conoscitivo privato, collegato alla sua posizione differenziata di soggetto utilmente collocato in graduatoria, evidenziando nel corso del giudizio che la documentazione richiesta era funzionale al più efficace esercizio del diritto di difesa (vedi T.A.R. Palermo ordinanza 16/04/2019 n. 1079).

Laddove l’istante decida di non fornire alcuna motivazione della sua istanza di accesso generalizzato, nemmeno in corso di giudizio, l’Amministrazione non può esigerla, visto il chiaro disposto dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 33/2013. In questo caso il controllo sulle finalità dell’istanza di accesso generalizzato non appare possibile. ''(Lina Cardona, 19 dicembre 2019)''

'''Fonti e approfondimenti''': portale giuridico tematico http://www.DirittoAccesso.it; parere n. 360/2017 del Garante privacy; sentenza del T.A.R. Marche n. 677 del 18/10/2018; ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1079 del 16/04/2019; sentenza del T.A.R Liguria n. 1002 del 29/12/2017; sentenza del Consiglio di Stato n. 1546 del 6/03/2019.

19/12/2019 12.24
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