CACCIA, LE DISPOSIZIONI PER LE PREAPERTURE
Tutto quello che c’è da sapere su modalità, luoghi, tempi e quantità consentite
Autorizzato anche l’abbattimento in deroga degli storni
La Regione Toscana ha approvato le preaperture della caccia richieste dalla Provincia per i giorni 2 e 3 settembre 2006.
Nelle due giornate sarà così possibile praticare la caccia, ma solo da appostamento e limitatamente, per ciascun cacciatore, al territorio dell’Ambito territoriale di caccia prescelto come residenza venatoria. Sempre nel solo Atc di residenza venatoria i cacciatori che hanno scelto l’opzione per l’appostamento fisso potranno utilizzare anche appostamenti temporanei.
Sono esclusi dalla preapertura, ai sensi del decreto legge approvato il 4 agosto dal Consiglio dei Ministri, i territori compresi nelle Zone di Protezione Speciale (Zps) individuate dalla Regione, che per quanto riguarda la nostra provincia sono quelle della Piana fiorentina (1328 ettari nei Comuni di Campi Bisenzio, Firenze, Sesto Fiorentino e Signa), del Padule di Fucecchio (621 ettari nei Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi), ed un’area di 117 ettari limitrofa al Bosco di Chiusi (in Comune di Cerreto Guidi).
Nei territori dove le preaperture sono consentite, la caccia da appostamento è permessa dalle 6.30 alle 19 (ora legale). Non è consentito l’uso dei cani ed è altresì vietato l’allevamento e l’addestramento dei cani.
Le specie cacciabili, ed i corrispondenti quantitativi massimi giornalieri, sono la tortora (dieci capi), il colombaccio (5 capi), il merlo (4 capi da appostamento temporaneo).
E’ inoltre consentita, sempre il 2 ed il 3 settembre e ad esclusione dei territori compresi nelle Zps, la caccia da appostamento fisso all’alzavola, alla marzaiola e al germano reale nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, dalle ore 5.45 alle ore 19. In questo caso il prelievo giornaliero dei palmipedi non può superare i quattro capi complessivi.
Il carniere complessivo giornaliero per ciascun cacciatore dei capi delle specie cacciabili in preapertura, compreso i merli, non può essere superiore a venti unità.
I cacciatori che partecipano alle preaperture non potranno più utilizzare le ultime due giornate disponibili di caccia previste per ciascuna specie dal calendario venatorio regionale.
La Regione ha anche approvato il prelievo in deroga dello storno nelle due giornate di preapertura, ad esclusione dei territori compresi nelle Zps e dei territori a divieto di caccia. Storni cacciabili anche, a tutela delle produzioni agricole, dal 17 settembre al 15 ottobre su tutto il territorio provinciale ad eccezione delle superfici boscate e dei territori a divieto di caccia e dal 16 ottobre al 10 dicembre solo nei vigneti dove non è terminata la raccolta dell’uva, negli oliveti ed in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia.
Allo storno possono sparare i soli cacciatori residenti in Toscana, unicamente da appostamento, fino a un massimo di 20 capi giornalieri per cacciatore e di 100 capi complessivi per l’intero periodo. I capi abbattuti vanno annotati sul tesserino venatorio ma non vanno a incidere nei limiti giornalieri di carniere previsti per l’altra fauna migratoria. Deve essere usato un fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica con caricatore non contenente più di due cartucce di calibro non superiore a 12; è vietato l’uso di richiami vivi della specie storno; è infine vietata la vendita degli storni prelevati.