La Metrocittà Firenze sul global service e Avr
“Ad oggi il procedimento giudiziario non si configura quale causa di risoluzione del contratto”
Arrivata la comunicazione da parte di Avr sulla situazione a seguito dell’indagine. Nessuna misura interdittiva per la società e cda resta in carica affiancato dal collegio degli amministratori giudiziari
Come annunciato la società Avr oggi ha inviato alle stazioni appaltanti con cui ha contratti in essere, tra cui il Comune e la Città Metropolitana di Firenze, una nota relativa alla situazione a seguito dell’indagine in corso a Reggio Calabria.
La comunicazione è stata attentamente analizzata dagli uffici.
Per quanto noto ad oggi, il procedimento non si configura quale causa di risoluzione dei contratti in corso, anche ai sensi dell’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici (quello che stabilisce i motivi di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione).
In dettaglio, gli uffici evidenziano che con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria l’azienda Avr è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un periodo di sei mesi, con la nomina di un collegio di tre amministratori.
A questo collegio è affidato il compito di presentare al giudice, entro 30 giorni, una relazione sulle attività da svolgere ai fini di mettere in atto il programma di bonifica previsto dall’articolo 34 del Decreto Legislativo 159/2011 (questa norma prevede che l’amministratore giudiziario individui e ponga in atto un programma di sostegno e di aiuto alle imprese per la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che hanno determinato la misura).
Inoltre da evidenziare che nei confronti della società non sono state adottate né misure interdittive né misure conservative del patrimonio; e che il consiglio di amministrazione in carica alla data della misura continuerà a gestire ed amministrare la società, affiancato dal collegio degli amministratori giudiziari, garantendo l’operatività e la continuità dell’attività aziendale.
Da sottolineare poi che la comunicazione ricevuta dalla società risulta sottoscritta, per conferma, da un rappresentante del collegio degli amministratori giudiziari.
Quindi, il suddetto procedimento, per quanto ad oggi noto alle Amministrazioni Comunale Metropolitana, non configura causa di risoluzione dei contratti in corso, anche ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.