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Normativa e Accesso - La trasparenza dei contratti pubblici nel nuovo codice
Un principio che assume un fondamentale rilievo anche come strumento di anticorruzione

L’art. 20 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) disciplina il principio di trasparenza (principio fondamentale dell’azione amministrativa e valore portante dell’ordinamento), che assume un fondamentale rilievo anche come strumento di anticorruzione.

L’art. 20 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), titolato “Principi in materia di trasparenza”, stabilisce che “Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’art. 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.”

Ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (che si articola, di norma, in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione), ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art. 139, sono trasmessi tempestivamente dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare l’ANAC, attraverso le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 28 comma 2 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Dunque le amministrazioni non hanno più l’obbligo di pubblicare atti e documenti relativi ai contratti pubblici – fatta eccezione per quelli per cui è prevista la pubblicità legale – ma solo di trasmettere i dati all’ANAC, che li renderà disponibili, con l’adempimento di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” un link che conduca immediatamente ai dati della specifica stazione appaltante (e non a tutta la Banca dati nazionale).

L’unica eccezione è rappresentata dal provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e dai curricula dei suoi componenti, nonché dai resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, che devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito.

Ai sensi dell’art. 28 comma 3 del Codice, per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica di trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare sono pubblicati: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.

L’ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, aveva l’obbligo di individuare con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del suddetto art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

Ciò l’ANAC ha fatto con l’adozione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, che richiama integralmente, nel secondo capoverso, la Delibera ANAC n. 261 del 30 giugno 2023, attuativa del comma 5 dell’art. 23 del Codice dei contratti pubblici (ai sensi del quale l’ANAC, con proprio provvedimento, aveva il compito di individuare le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate).

Le suddette Delibere sono entrate in vigore il 1/07/2023 e hanno acquistato efficacia il 1/01/2024.

Ai sensi dell’art. 10.1 della delibera n. 261 del 20 giugno 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:

a) programmazione
1. Il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. Il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture.
b) progettazione e pubblicazione
1. gli avvisi di pre-informazione;
2. i bandi e gli avvisi di gara;
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici.
c) affidamento
1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
2. gli affidamenti diretti.
d) esecuzione
1. la stipula e l’avvio del contratto;
2. gli stati di avanzamento;
3. i subappalti;
4. le modifiche contrattuali e le proroghe;
5. le sospensioni dell’esecuzione;
6. gli accordi bonari;
7. le istanze di recesso;
8. la conclusione del contratto:
9. il collaudo finale.
e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice.

La trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dei dati e delle informazioni di cui al punto 10.1 assolve agli obblighi in materia di trasparenza.



a cura di Lina Cardona



Fonti: artt. 20, 23 e 28 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023); Delibera ANAC n. 261 del 30 giugno 2023; Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023.

04/04/2024 16.47
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