NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PRIMO CONTI
Gli interessati possono far pervenire le loro candidature entro il 22 ottobre
La Provincia di Firenze ha pubblicato un avviso pubblico per la nomina di due membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Primo Conti. Tutti gli interessati che ritengano di avere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche dell'incarico da ricoprire, possono far pervenire la loro candidatura al Presidente della Provincia entro il 22 ottobre.
Informazioni e il testo completo dell'avviso sono in internet nel sito istituzionale dalla Provincia http://www.provincia.fi.it/
Questo il testo completo dell’avviso:
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l'articolo 50, comma 8, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 che recita “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”.
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 16/03/2009 ad oggetto “Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni. Approvazione” con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la revoca e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni da parte del Presidente.
Considerato che sono giunte alla scadenza quinquennale le designazioni dei rappresentanti della Provincia di Firenze nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Primo Conti e che, quindi, occorre provvedere ad una loro sostituzione.
INFORMA
che procederà alla nomina di due membri nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Primo Conti, secondo quanto previsto dal primo comma dell’art.6 dello Statuto della Fondazione medesima. In base all’art. 8 del citato Statuto, è lo stesso Consiglio di amministrazione che delibera le indennità per gli organi amministrativi e di controllo della Fondazione, entro i limiti previsti dalla legge.
In allegato al presente avviso un estratto dello statuto della Fondazione.
Requisiti Generali
ai sensi del primo comma dell’articolo 2 del Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni “I rappresentanti della Provincia negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e all’attività svolta dall’ente, azienda, ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, nonché agli obiettivi che la Provincia si propone di raggiungere attraverso la partecipazione.”.
Ai sensi, inoltre, del secondo comma dell’articolo 2 del Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni “….. i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.”
Cause di incompatibilità e di esclusione
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dagli Statuti degli Enti, non può essere nominato o designato rappresentante della Provincia presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta la Provincia;
b) che è titolare di altra nomina o designazione – per le quali non è prevista l’iscrizione ad albi, ruoli o registri – in aziende, ancorché consortili, istituzioni o società partecipate da parte dell’Amministrazione Provinciale;
c) chi è stato dichiarato fallito;
d) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato, salvo che l’interessato cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico, collocamento in aspettativa non retribuita prima della formalizzazione della nomina;
e) chi abbia liti pendenti con la Provincia di Firenze ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
f) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D. Lgs. 267/00;
g) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982 n.17;
h) i dipendenti, consulenti o incaricati della Provincia di Firenze che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente;
i) gli ex presidenti e assessori della Provincia possono essere proposti soltanto dopo che sia passato un periodo pari alla durata dell’ultimo mandato o, per gli assessori, dell’ultimo incarico;
j) chi è stato nominato per due mandati consecutivi nello stesso incarico.
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui sopra nel corso del mandato comporta la revoca delle nomina o della designazione.
Procedura per la presentazione della candidatura
Chiunque sia interessato a ricoprire la specifica carica può dichiarare la propria disponibilità al Presidente della Provincia inoltrando una formale comunicazione in carta libera, corredata da:
da un curriculum in cui si dà atto del possesso dei requisiti indicati all’Articolo 2 del Regolamento sugli indirizzi per le nomine (Requisiti Generali)
dalla sottoscrizione di una dichiarazione di presa d’atto del predetto Regolamento e di osservanza degli adempimenti ed obblighi previsti;
da una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di esclusione come sopra elencate.
La comunicazione di disponibilità deve essere, infine, corredata dalla autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196).
Tale comunicazione deve pervenire entro il giorno 22 OTTOBRE 2009 all’Ufficio Protocollo in Palazzo Medici Riccardi, con accesso da Via de’ Ginori n.10, e può essere presentata direttamente o spedita tramite il servizio postale (purché venga ricevuta dall’Ufficio Protocollo Provinciale entro il 22 ottobre 2009).
La copia del presente avviso ed il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sono disponibili presso l'Albo Pretorio (Palazzo Medici Riccardi) e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). Tale documentazione è, inoltre, reperibile sul sito internet www.provincia.fi.it.
Per eventuali informazioni sul presente avviso sarà possibile rivolgersi alla P.O. Affari Generali e Partecipate della Provincia di Firenze, Dott.ssa Francesca Zama, al seguente numero: 055.2760064
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
F.to: Andrea Barducci
Palazzo Medici Riccardi, 6 Ottobre 2009
ALLEGATO:
ESTRATTO DELLO STATUTO
Art. 2
La Fondazione ha per scopo di gestire i beni immobili, di gestire ordinare e rendere perfettamente fruibili i beni mobili,museali e archivistici donati da Primo Conti e dai suoi familiari; di condurre studi e indagini critiche sui movimenti artistici e letterari in Toscana e sulle loro connessioni con la cultura italiana e europea a partire dal primo novecento fino alle manifestazioni più recenti della cultura contemporanea. La Fondazione può compiere ogni attività di ricerca scientifica e di diffusione culturale ed educativa per lo studio dei movimenti artistici e letterari dal primo novecento in poi compresa l’applicazione delle più moderne tecnologie digitali e informatiche;può censire e catalogare gli archivi di letterati, artisti e studiosi di detto periodo; può acquisire beni archivistici rela- tivi ai movimenti di cui sopra; può altresì custodire ed ordinare gli archivi che potranno esserle affidati da enti pubblici o da privati. La Fondazione per rag- giungere i fini sopra determinati collaborerà con il Consiglio Nazionale delle Ricerche; istituirà borse di studio per giovani laureati e ricercatori in collegamento con le Università italiane e straniere,con lo stesso C.N.R. e con ogni altro ente pubblico e privato interessato al problema, nonché assegni di studio per particolari indagini in Italia e all’estero; potrà anche organizzare corsi, conferenze,convegni,seminari, ricerche, spettacoli teatrali, ed altre manifestazioni pubbliche ed ogni altra attività intesa a potenziare la conoscenza critica delle avanguardie artistiche e let-terarie del primo novecento e delle sue connessioni con la cultura contemporanea.
La Fondazione manterrà rapporti continuativi col ‘Maggio Musicale Fiorentino’ e con ‘l’Estate Fiesolana’ per svolgere periodicamente la sua attività divulgatoria del teatro delle avanguardie storiche europee.
La Fondazione potrà curare pubblicazioni anche perio- diche,esserne editrice e diffonderle.
La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l’acquisizione di sedi esterne a quella della Fondazione.
Per la realizzazione di quanto sopra la Fondazione potrà avvalersi di tutte le istituzioni culturali e della collaborazione di tutti gli enti pubblici interessati.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Art.5
Organi della Fondazione sono:
Il Presidente della Fondazione;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Comitato Scientifico;
Il Sindaco Revisore Unico
Art.6
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri:
-da un consigliere designato dai discendenti in linea retta di Primo Conti;
-da due consiglieri designati dal Comune di Fiesole;
-da due consiglieri designati dal Comune di Firenze;
-da due consiglieri designati dalla Provincia di Firenze
Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare a far parte del Consiglio stesso altri membri fino a un massimo di due. Il Consiglio dura in carica cinque anni.
Al termine del mandato,dopo aver ricevuto le nuove nomine dagli Enti soci entro e non oltre il 30 Ottobre,il Presidente convocherà il Consiglio uscente congiuntamente al Consiglio che si insedierà per gli opportuni passaggi di consegne e per eventuali altre formalità.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore del centro,previa consultazione del Comitato Scientifico.
Art.7
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare Procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.
Il Presidente cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente e al Direttore del Centro.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art.8
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
-approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
-il Consiglio di Amministrazione,e per esso il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è autorizzato a compiere atti di straordinaria amministrazione quali richiesta di mutui ipotecari, affidamenti in conti correnti, fideiussioni ecc. presso Enti ed Istituti di Credito.
-delibera i regolamenti;
-delibera l’accettazione dei contributi delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
-delibera le indennità per gli organi amministrativi e di controllo della Fondazione entro i limiti previsti dalla legge;
-dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori, mobiliari, ovvero in beni immobili;
-delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
-delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;
-provvede alla nomina ed al licenziamento del personale.Ne determina il trattamento giuridico ed economico secondo la normativa vigente;
-delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
-delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già spettanti per statuto.
Art.9
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all’anno ed è convocato, dal Presidente che lo presiede,almeno 7 giorni prima a mezzo fax o e-mail.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può validamente deliberare in seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole di almeno tre componenti. L’assenza a 3 sedute consecutive provoca la decadenza del consigliere.
Se nominato il Direttore può partecipare alle riunioni del CDA con voto consultivo.
Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno
o più componenti del Comitato Scientifico.
Art. 14
Nessun componente di alcuno degli organi della Fondazione come sopra individuati nel precedente articolo 5 potrà in alcun modo, finché ne dura la carica e sino a tutto il triennio successivo alla relativa cessazione, rendersi parte di rapporti giuridici che abbiano in qualsivoglia maniera per oggetto beni ricompresi nel patrimonio della Fondazione. Nei suddetti termini viene, pertanto, posto assoluto e inderogabile divieto a carico della Fondazione stessa, dei componenti dei relativi Organi sopra menzionati, nonché di parenti, conviventi e affini di questi sino al quarto grado, di concludere con la Fondazione contratti di compravendita, affitto, locazione, comodato e, più in generale, di disporre od utilizzare in qualsiasi modo o termine, anche parziale, temporaneo o precario, alcuno dei beni, mobili ed immobili, costituenti il patrimonio della Fondazione stessa. Gli atti che la Fondazione dovesse concludere in violazione del divieto sopra stabilito comporteranno in ogni caso, oltre alla responsabilità personale di tutti i componenti i propri Organi, la immediata decadenza di diritto e collegialmente per intero di tutti tali componenti dalle loro cariche e la piena facoltà per la Fondazione stessa di agire in ogni momento per il relativo annullamento in virtù del presente articolo statutario, la cui conoscenza e accettazione si intendono presupposte a carico di ciascuno dei componenti gli Organi della Fondazione di cui al precedente articolo 5, sin dal momento dell’accettazione della relativa carica.”