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Garante della comunicazione

La normativa della Regione Toscana (L.R. n.1/2005) prevede l'istituzione del Garante della comunicazione in materia di “Norme per il governo del territorio” una figura funzionale alla partecipazione del cittadino al procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione del territorio (e loro varianti) e degli atti di governo del territorio in variante a detti strumenti.
Il Garante della Comunicazione assicura una diffusa e tempestiva informazione in merito alla formazione e alla definizione dei procedimenti concernenti gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo di cui al Capo II del Titolo I della L.R. n. 1/2005.

La legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, recante 'Norme per il governo del territorio', prevede la partecipazione dei cittadini come fattore essenziale delle stesse funzioni di governo del territorio. Il comma 5 dell'art. 7 annovera infatti i cittadini, singoli o associati, tra i 'soggetti istituzionali' competenti alla formazione delle scelte territoriali, in coerenza con le nozioni di cittadinanza attiva e di partecipazione politica contemplate nello Statuto della Regione Toscana: i quali, proprio in virtù dei diritti e dei doveri connessi alla loro cittadinanza, «partecipano alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale (...)».

Inoltre, quando la legge, all'art. 5, definisce lo 'Statuto del territorio' come l'insieme delle risorse, dei beni e delle regole di cui consistono la sua identità, il suo valore e la sostenibilità del suo sviluppo, e dunque considera quello Statuto come elemento imprescindibile nella pianificazione territoriale di ogni amministrazione locale, dispone anche che ad ogni livello di governo (comunale, provinciale, regionale), vengano definiti «i percorsi di democrazia partecipata» (comma 2) mediante i quali stabilire le «regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato».

Ma la partecipazione dei cittadini entra in gioco anche nella 'valutazione integrata' con cui «i comuni, le province e la Regione, ai fini dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 » provvedono «alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana» (art. 11, comma 1). Infatti, come prevede il comma 5 del medesimo art. 11, la Regione con apposito regolamento (omissis) disciplina «in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti, nonché le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell'ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e delle altre organizzazioni interessate».
E' su tale base che la legge regionale 1/2005 introduce, situandolo tra gli “Istituti della partecipazione”, il Garante della comunicazione, prescrivendo quanto segue:

Capo III
Gli istituti della partecipazione


Art. 19 - Il garante della comunicazione
1. I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione istituiscono il garante della comunicazione, che puó essere scelto all'interno ad esclusione del responsabile del procedimento o all'esterno della struttura dell'ente, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio disciplinandone, con apposito regolamento, l'esercizio delle relative funzioni.
Art. 20 - Funzioni del garante
1. Il garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
2. In sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.
3. I comuni, le province e la Regione assicurano al garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione.