Comune di San Casciano
SOPRALLUOGO SULL'AREA LAIKA
Lavoro, sviluppo, valorizzazione, archeologia, percorso chiaro e trasparente, comitati ambientalisti
I lavori di realizzazione della nuova azienda Laika, resasi necessaria per un miglioramento delle condizioni dei lavoratori e per l’ottimizzazione e l’ampliamento della produzione, hanno inizio fra il 2009 e il 2010. Al momento delle escavazioni, necessarie all’edificazione della struttura, emergono alcuni resti di edifici antichi. A seguito di questi ritrovamenti la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana prevede nell’area una serie di scavi per avere contezza della natura e dell’estensione del ‘deposito archeologico’. Le indagini mettono in evidenza una casa etrusca e la pars rustica di una villa romana il cui stato di conservazione è apparso lacunoso e compromesso dalle esondazioni in antico del fiume che scorre lì vicino. Da qui inizia un percorso chiaro e trasparente, lungo più di un anno, di confronto e condivisione di scelte e strategie da adottare che concilino la tutela e la valorizzazione dei ritrovamenti archeologici e la costruzione del nuovo insediamento aziendale da parte degli enti e dei soggetti interessati: Comune di San Casciano Val di Pesa, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana, Ministero dei Beni Culturali-Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, Laika, Regione Toscana.
L’intervento scelto alla fine del percorso prevede uno scavo stratigrafico scientifico delle aree archeologiche al fine di ricostruire il più possibile un piccolo pezzo di storia del territorio e, a seguire, la rimozione dei reperti, il restauro e consolidamento degli stessi, e la loro immediata ricollocazione in area pubblica; una ricollocazione all’interno di un ampio piano di valorizzazione e fruizione dell’area archeologica contestualizzato ‘concettualmente e fisicamente’ con itinerari storico-turistici con altri siti archeologici di ambito comunale e la sezione archeologica del Museo civico di San Casciano. Oltre a ciò sono previste attività divulgative e didattico formative per scuole e famiglie con il coinvolgimento di associazioni culturali del territorio.
A questo tipo di intervento si sono opposte e tuttora si oppongono, associazioni ambientaliste, supportate da autorità del settore del mondo universitario male informate, che adducono ragioni di non rispetto della storia del territorio e del paesaggio. L’opposizione all’intervento Laika delle stesse associazioni è ben nota all’amministrazione comunale, infatti già tempo fa le stesse avevano presentato ricorsi per via amministrativa con esposti alla magistratura ed alla corte dei conti con il solo esito dell’archiviazione.
La scelta dell’amministrazione comunale e delle parti coinvolte è stata quella di coniugare lo sviluppo economico del territorio consentendo la costruzione dell’azienda Laika e mantenendo circa 1300 posti di lavoro in situ fra dipendenti e indotto, nel massimo rispetto del paesaggio esistente, e la valorizzazione evitando in tutti i modi la ormai
superata e obsoleta idea della contrapposizione fra ritrovamento archeologico e ‘vita quotidiana e contemporanea’. Una scelta che è specchio senso pubblico dell’amministrazione: garantire il lavoro nel proprio territorio e, nello stesso tempo, valorizzarne le risorse storico-culturali.
La realtà industriale Laika
L’azienda Laika rappresenta una realtà consolidata della valdipesa ed una presenza oramai storica sul territorio. L’azienda viene fondata nel 1964, da Giovambattista Moscardini, che sceglie il nome in omaggio alle conquiste spaziali dell’epoca ed in particolare alla prima cagnetta lanciata nello spazio.
Oggi l’azienda fa parte del gruppo tedesco Hymer e costituisce il marchio di eccellenza del gruppo, realizzando prodotti di gamma alta che si caratterizzano oltre che per la perizia e l’accuratezza delle finiture anche per l’elevato tasso di innovazione tecnologica. L’alta qualità dei prodotti Laika deriva in larga parte dall’abilità delle maestranze, elemento che ha fatto propendere il gruppo per non delocalizzare l’azienda, ma per rinsaldare il suo radicamento sul territorio, e proprio in un ambito ristretto che consentisse di non disperdere il know how costruito ed accumulato in quasi un quarantennio di esperienza.
La qualità del prodotto Laika ha fatto sì che l’azienda sia riuscita a superare meglio di altre il momento di crisi che ha interessato l’intero comparto della camperistica, tanto che oggi ha nuovamente portato i propri dipendenti a 230 unità; a questi debbono essere sommati circa 1000 lavoratori nell’indotto, anch’essi situati in gran parte nell’ambito territoriale della valdipesa. Numeri che rendono questa realtà aziendale un elemento importantissimo per l’economia di questo distretto.
Laika, in attesa della costruzione del nuovo stabilimento, ha attualmente sede nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (distante una decina di chilometri da San Casciano), ma è costretta ad utilizzare più capannoni, distanti e separati tra loro, a volte inframmezzati anche da strade di intenso traffico veicolare. Con i riflessi sulla sicurezza delle maestranze, sull’allungamento dei tempi e sull’incremento degli scarti in fase di produzione che è facile immaginare.
Per questi motivi il gruppo Hymer ha da sempre manifestato la propria ferma intenzione di restare nel territorio chiantigiano, effettuando anche cospicui investimenti.
Il percorso urbanistico
Il Comune, nella piena compatibilità con le previsioni del Piano Strutturale, adottato con deliberazione consiliare n. 29 del 29.03.2004, ha approvato una variante ad hoc del Piano Regolatore Generale vigente, con deliberazione consiliare n. 9 del 28.02.2007. L’area, di proprietà Laika, è costituita da un terreno, sito nel Comune di San Casciano Val di Pesa, di estensione complessiva pari a 100.250 m2.
I contenuti di detta variante sono poi stati confermati nel nuovo Piano Strutturale successivamente ri-adottato dal Comune con deliberazione consiliare n. 49 del 30.6.2008, come integrata dalla Delibera Consiliare n. 52 del 30.07.2008.
La variante al P.R.G. vigente, come sopra approvata, contiene e detta le relative norme tecniche di attuazione, alle quali Laika è tenuta ad attenersi. Aspetto importante, in tal senso, è che la variante ha recepito le prescrizioni contenute nella valutazione VIST (Valutazione Integrata di Sostenibilità Territoriale), istituita con la sopra citata delibera n. 29/2004 di adozione del Piano Strutturale al fine di valutare contestualmente – in via generale e preventiva – l’impatto ambientale e le eventuali mitigazioni necessarie per ogni intervento di pianificazione urbanistica.
In particolare sono stati previsti obblighi a carico della proprietà riguardanti l’esecuzione di opere da realizzare contestualmente alla costruzione dello stabilimento, da eseguire entro cinque anni dall’inizio dell’attività. Nel complesso Laika avrebbe dovuto farsi carico dei seguenti interventi:
a) realizzazione di rilevati di terreno, successivamente piantumati ed inerbiti, lungo la Gora, sul lato del capannone rivolto verso San Casciano ed in prossimità del nucleo storico di Fornace (è questo, peraltro, il sito che dovrà ospitare la ricollocazione dei reperti archeologici);
b) studio dettagliato degli interventi di piantumazione sia in prossimità dello stabilimento che nelle aree a verde adiacenti al fine di ricreare, in queste ultime, corridoi naturalistici che si armonizzino con le caratteristiche vegetazionali dell’area;
c) dettaglio degli ulteriori interventi di mitigazione da eseguirsi in caso di realizzazione per stralci del capannone, nella zona non edificata;
d) esclusione della realizzazione di tettoie e altri manufatti per il ricovero dei prodotti finiti o dei semilavorati, anche a carattere provvisorio.
e) individuazione all’interno dell’UTOE 24 e nella limitrofa UTOE 14 di una fascia di verde pubblico in ampliamento all’area sportiva de La Botte destinata a divenire il nucleo di un futuro parco fluviale che colleghi gli abitati di Cerbaia e Bargino;
f) progettazione e realizzazione di un collegamento pedonale tra l’area di variante e la zona Sportiva de La Botte, assicurando il collegamento di tale spazio a verde con il futuro parco fluviale;
g) progettazione e realizzazione di un’area per la sosta camper, dotata di infrastrutture e servizi, all’interno o in adiacenza alla zona sportiva de La Botte;
h) attivazione di un servizio di trasporto pubblico, anche in accordo con gli altri soggetti del PIP Ponterotto, per i dipendenti dello stabilimento;
i) ampliamento della sentieristica ad uso pubblico (mediante riduzione del perimetro recintato dello stabilimento);
j) utilizzazione della mensa realizzata all’interno dello stabilimento anche da parte di soggetti non dipendenti;
k) progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità, qualora dovessero rendersi necessari per effetto di un aumentato carico di traffico, anche successivamente alla realizzazione dello stabilimento;
l) realizzazione e cessione di aree per parcheggio pubblico;
m) progettazione e realizzazione di interventi di riduzione delle emissioni sonore dovute al traffico veicolare, con priorità di interventi per gli abitati di Ponterotto e Calzaiolo, qualora dovessero rendersi necessari per effetto di una aumentato carico di traffico anche successivamente alla realizzazione dello stabilimento;
n) realizzazione di interventi per il riutilizzo della risorsa idrica e per il contenimento degli sprechi;
o) progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento della rete del pubblico acquedotto in caso di allacciamento al servizio pubblico, qualora dovessero rendersi necessari anche successivamente alla realizzazione dello stabilimento;
p) aumento delle dimensioni del bacino volano previsto in variante;
q) previsione di ricorso a fonti energetiche alternative;
r) previsione di interventi per la formazione di neodiplomati e neolaureati, quali stage, corsi di formazione ed altro da svolgersi in Italia o all’estero, anche attraverso accordi con l’Università e con gli altri produttori presenti in Regione, tesi a favorire l’ingresso di nuova manodopera qualificata all’interno dell’azienda;
Come si vede si tratta di mitigazioni e compensazioni di carattere ambientale e paesaggistico, ma che comprendono anche impegni tesi a ridurre gli effetti determinati dall’esercizio dell’attività e di azioni volte a consolidare e sviluppare il radicamento e la presenza sul territorio dell’azienda. A ciò si aggiunga l’espresso divieto, contenuto nella variante, al cambio di destinazione ed al frazionamento del capannone per i quarant’anni successivi.
Fin dall’inizio, quindi, l’Amministrazione Comunale ha perseguito l’obiettivo di conciliare l’utilizzazione di una parte del proprio territorio a fini produttivi con la tutela delle caratteristiche di pregio del paesaggio, mirando contestualmente a scongiurare operazioni di tipo esclusivamente speculativo.
E fin dall’inizio si è dovuta registrare la ferma opposizione delle Associazioni ambientaliste all’intervento, anche attraverso la presentazione di ricorsi per via amministrativa, la presentazione di esposti alla magistratura ed alla corte dei conti: in tutti i casi senza altro esito che l’archiviazione. Segno di una procedura condotta sempre, anche se con fatica e con le inevitabili lungaggini burocratiche, nel totale rispetto delle norme e delle competenze.
I diritti e gli obblighi posti a carico di Laika sono stati da questa formalmente assunti mediante l’ “Accordo integrativo al provvedimento finale – convenzione urbanistica tra il Comune e la Soc. Laika per la realizzazione del nuovo complesso Laika in Località Ponterotto”, sottoscritto tra le parti in data 30.10.2008, registrato in Firenze in data 07.11.2008 al n. 23 serie 2.
Nell’ambito della Convenzione, le parti hanno convenuto l’impegno della società Laika a realizzare gli interventi di compensazione e mitigazione sopra indicati e volti ad assicurare l’inserimento dello stabilimento nel contesto del Parco Fluviale – previsto nella pianificazione urbanistica comunale – nonché la cessione a titolo gratuito in favore del Comune della proprietà dei terreni sui quali saranno realizzate le opere di urbanizzazione.
Il procedimento edilizio
Il Progetto di costruzione del nuovo complesso Laika è stato inviato alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana in sede di procedura di verifica di Impatto ambientale. La Soprintendenza archeologica ha espresso il parere di propria competenza con nota prot. n. 16536 del 1.10.2007, con prescrizione di avvertire 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, prescrizione riconfermata a seguito di invio di integrazioni, con prot. n. 3621 del 25.2.2008 e recepita nell'atto della Provincia di Firenze prot. n. 328741 del 26.8.2008.
A seguito del rilascio da parte del Comune del Permesso di Costruire n. 2008/98-ES del 23.12.2008, Laika ha intrapreso le opere necessarie alla realizzazione dello stabilimento.
In base alle prescrizioni della Soprintendenza archeologica, in data 21.1.2010 , Laika avvertiva dell'inizio dei lavori, a cui seguiva sopralluogo del funzionario e ulteriori prescrizioni di controllo degli scavi, con nota prot. 2264 del 8.2.2010.
Il ritrovamento dei reperti
Nel corso dell’esecuzione delle opere sono state rinvenute, in diversi periodi dell’anno 2010, testimonianze archeologiche riferite a epoche distinte - in particolare etrusca e romana. Di tali rinvenimenti il soggetto attuatore ha dato tempestiva e puntuale comunicazione alla Soprintendenza che ha prescritto lo scavo archeologico stratigrafico con nota prot. 5105 del 22.3.2010.
Il mantenimento in situ di tali testimonianze risultava incompatibile con le opere da realizzare, in quanto una parte dei reperti ricadeva nell’area in cui debbono essere realizzate le fondazioni della parte ad uffici. Una diversa articolazione dell’immobile avrebbe obbligato l’azienda a ripercorre per intero il procedimento edilizio e paesaggistico, con un allungamento dei tempi stimabile in oltre 10-12 mesi e con la contestuale perdita di una parte delle future potenzialità di espansione dell’immobile (ricordiamo che l’attuale Permesso di Costruire riguarda la realizzazione dei 2/3 dello stabilimento realizzabile).
Il mantenimento in loco dei reperti sarebbe consistito, in parole povere, nella loro documentazione fotografico-documentale e nella loro ricopertura, con una diffusione della conoscenza limitata alla cerchia degli addetti ai lavori.
Per questi motivi, e quindi per consentirne una più diffusa consapevolezza nella popolazione e la possibilità di una effettiva conoscenza condivisa, si è dato l’avvio alla procedura prevista ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art 21 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. trattandosi di resti soggetti alle disposizioni di tutela dei beni culturali contenute negli artt. 10 e 91 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
Sono state quindi presentate da Laika richieste di autorizzazione alla rimozione e alla successiva ricollocazione rispettivamente con nota del 10.06.2010, avente per oggetto resti archeologici di periodo etrusco e con successiva nota del 23.09.2010, avente per oggetto resti archeologici di periodo romano venuti successivamente alla luce all’estremità opposta del cantiere rispetto all’area di rinvenimento delle succitate strutture etrusche, inoltrate entrambe alla Soprintendenza, e da questa alla Direzione Regionale, con note prot. 10624 del 14.6.2010 e prot. n. 16602 del 28.9.2010, entrambe con parere favorevole in quanto è stato ritenuto che l’intervento di rimozione e ricollocazione garantisse la conservazione dei beni archeologici rinvenuti permettendone la loro fruizione e valorizzazione.
Il progetto di valorizzazione
Il progetto di ricollocazione e valorizzazione interessa una porzione di terreno interna all’area oggetto della variante urbanistica sopra richiamata ed in tale variante già destinata a verde pubblico: di conseguenza la collocazione dei reperti in tale area risulta del tutto coerente con la previsione urbanistica al momento vigente.
Il progetto di valorizzazione prevede la ricollocazione dei reperti ad una distanza di circa 100 metri dall’area del loro ritrovamento, mantenendo il loro orientamento e la separazione tra reperti di origine etrusca e romana. Inoltre esso prevedeva la realizzazione di pannelli esplicativi, l’implementazione di una rete di percorribilità pedociclabile del territorio, la creazione di sinergie con siti già presenti e con il Museo civico del Capoluogo. Uno sforzo teso davvero alla valorizzazione, all’accrescimento della cultura e della consapevolezza diffusa, un esempio di collaborazione fruttuosa tra pubblico e privato.
La Direzione regionale ha inoltrato alla Direzione Generale per le antichità la Richiesta di parere del competente Comitato Tecnico-Scientifico per i Beni Archeologici con nota prot. N. 14071 del 17. 11.2010 con oggetto “San Casciano Val di Pesa (FI), loc. Ponterotto. Costruzione del nuovo stabilimento Laika Caravans S.p.A. Progetto di rimozione, successiva ricollocazione e valorizzazione di strutture archeologiche”.
Il Comune, con nota prot. n. 16902 del 04.08.2010, ha manifestato la volontà di collaborare e partecipare agli interventi tesi al recupero e alla valorizzazione dei reperti archeologici, di mettere a disposizione “proprie risorse per eseguire la parte del progetto di valorizzazione relativa al riposizionamento” e che, con successiva nota prot. 25597 del 25.11.2010, ha presentato il progetto di valorizzazione dell’area, pervenuto il 2.12.2010 alla Direzione generale per le antichità, e pervenuto alla Direzione Regionale con nota prot. n. 20947 del 29.11.2010 della Soprintendenza.
La Regione Toscana con la nota prot. n. 283 del 29.11.2010 ha manifestato l’interesse a fare del progetto di San Casciano in Val di Pesa un modello esemplare di valorizzazione di un’area archeologica.
Il Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole nella seduta n. 8 del 13.12.2010, con nota pervenuta al Comune di San Casciano Val di Pesa per fax il 22.12.2010 della Direzione Generale (nostro protocollo 001/27782 del 23/12/2010), così esprimendosi: “esprime parere favorevole rivolgendo un doppio invito: a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili in fase di allestimento, per separare e individuare i due complessi e a stipulare una convenzione tra tutti gli organismi interessati per la definizione dell’acquisizione dell’area di proprietà della Laika Caravans, oltre che della modalità di fruizione e di gestione”.
La Direzione Generale per le Antichità dello stesso Ministero ha espresso parere favorevole con la nota prot. 10645 del 23.12.2010.
La Direzione Regionale con nota prot. n. 1219 del 26.01.2011 ha autorizzato la rimozione definitiva e la successiva ricollocazione dei resti archeologici in oggetto, di età etrusca e romana ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., secondo le modalità descritte nelle proposte progettuali presentate e dettando le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere stipulata una convenzione tra i soggetti interessati (Ministero per i Beni e le attività culturali, Regione Toscana, Comune di San Casciano Val di Pesa, Laika Caravans S.p.A) per la definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione dell’area destinata ad ospitare le strutture archeologiche, attualmente di proprietà di Laika Caravans S.p.A, da parte del Comune di San Casciano in Val di Pesa, in modo che questa avvenga contestualmente alla ricollocazione delle strutture,così come indicato nella dichiarazione di disponibilità alla cessione a titolo gratuito inviata da Laika Caravans S.p.A al Comune di San Casciano in Val di Pesa in data 22/11/2010; nella suddetta convenzione saranno definite le modalità di gestione dell’area e delle strutture archeologiche ivi ricollocate;
- dovranno essere messi in atto, previa intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana tutti gli accorgimenti possibili in fase di allestimento per separare e individuare i due complessi;
- tutte le operazioni si dovranno svolgere avvalendosi del personale in possesso di idonei requisiti e sotto il controllo della supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;
- nessun onere economico dovrà gravare sul Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Laika, con nota 6461 del 24.03.2011, ha presentato al Comune richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per l’esecuzione degli interventi di rimozione e ricollocazione.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato ha ricevuto gli atti relativi all’autorizzazione paesaggistica in data 12.04.2011.
Il Comune, trascorsi i termini di legge di cui all’articolo 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento n. 2011/260 del 16.06.2011.
In base alle prescrizioni della Direzione Regionale nella nota prot. n. 1219 del 26.01.2011 è stato istituito un tavolo per la stesura della convenzione prevista fra i soggetti interessati (Ministero per i Beni e le attività Culturali, Regione Toscana, Comune di San Casciano Val di Pesa, Laika Caravans S.p.A) per la definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione dell’area destinata ad ospitare le strutture archeologiche e per definire le modalità di gestione dell’area e delle strutture archeologiche ivi ricollocate.
Ai tavoli di lavoro, svoltisi presso la sede della Direzione Regionale in data 23.3.2011, 13.5.2011 e 17.6.2011, hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti interessati e in data 15.7.2011 è stato concordato il testo definitivo della convenzione.
Nel frattempo la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana in data 20 luglio 2011 con nota prot. n.12238 alla Direzione Regionale ha espresso parere favorevole relativamente al progetto con integrazioni per la rimozione e il ricollocamento delle strutture archeologiche nel costituendo parco archeologico, trasmesso da Laika Caravans in data 27 giugno 2011 (prot. Soprintendenza Archeologica n. 11594 dell'11.7.2011).
La Giunta Comunale di San Casciano ha approvato la bozza di convenzione il 1° agosto 2011 con propria deliberazione n.132.
Nel sottolineare la correttezza delle procedure seguite, non si può non evidenziare come l’attività fin qui svolta sia perfettamente coerente con la normativa vigente in materia urbanistico- edilizia, con le previsioni urbanistiche comunali e sovracomunali, con la normativa in materia di ritrovamento e valorizzazione di reperti archeologici.
11/10/2011 18.48
Comune di San Casciano