Asl Toscana Centro - Empoli
TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA, LE REGOLE DA RISPETTARE
Una guida dell'Asl 11 alla nuova regolamentazione regionale. Catene solo in casi eccezionali. Limitazione all'accesso nei locali previa comunicazione al sindaco
Attenzione particolare al benessere degli animali da compagnia è stata assicurata dalla Regione Toscana che, con l’approvazione del regolamento di applicazione della legge regionale n. 59/2009, detta le norme affinché siano rispettate la natura e la dignità di cani, gatti ed altri animali che convivono con l'uomo.
Obiettivo della legge e del suo regolamento applicativo è la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Le norme in questione stabiliscono che gli animali devono essere custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione e illuminazione. Inoltre, detta precise disposizioni per il loro trasporto. Per il commercio, invece, definisce spazi e tempi adeguati per il riposo degli animali anche nel caso di commercio ambulante ed i tempi di permanenza massima in questi esercizi. Definisce, infine, gli spazi minimi all'interno dei quali devono essere custoditi così da garantire sufficiente libertà di movimento. Specifici adempimenti sono previsti anche nel caso di impiego di animali in manifestazioni storico-culturali al di fuori dei circuiti federali. Il regolamento stabilisce anche le procedure di iscrizione dei cani all'anagrafe canina e i requisiti necessari per l'accreditamento dei canili sanitari e dei rifugi.
Il percorso che ha portato alla definizione di questo regolamento non è stato facile considerate le differenti sensibilità e le esigenze dei proprietari, poiché sempre più famiglie convivono con un animale (una famiglia su tre possiede un animale domestico), inoltre moltissimi cani vengono utilizzati per l'attività venatoria, tartufaia e zootecnica e, infine, basti considerare le numerose manifestazioni storico-culturali che prevedono l'utilizzo di animali. Per ogni riferimento completo è possibile consultare la legge regionale 59 del 20/10/2009 e il suo regolamento di attuazione 38 R del 4/8/2011.
Ecco alcune delle regole dettate dal regolamento.
La custodia di cani e gatti (art.2): nelle abitazioni gli animali non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze, la detenzione è consentita in recinti o box. Deve esserci ricambio d'aria, spazi esposti al sole e ombreggiati nonché adeguati a proteggere gli animali dalle intemperie e dai rigori climatici. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ogni animale presente. I box e i recinti devono rispettare le seguenti dimensioni minime: 8 mq per ciascun cane (per un massimo di tre cani); 4 mq per ciascun cane (oltre i tre cani e fino a cinque). La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale per un tempo massimo di 6 ore giornaliere e a condizione che il peso della catena non sia superiore al 10% del peso del cane, che sia di almeno sei metri e che scorra su un cavo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Modalità di trasporto (art.3): divieto di trasporto nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli. Consentiti il trasporto in contenitori purché sia garantita la sicurezza e la possibilità di stazione eretta e di sdraiarsi. Si prevedano frequenti interruzioni del viaggio.
Manifestazioni storico culturali (art.6): le manifestazioni che prevedono l'utilizzo di animali devono essere iscritte in una lista regionale ed autorizzate dal sindaco previa presentazione di necessari requisiti di tutela della natura, della dignità e della sicurezza degli animali. Durante lo svolgimento deve essere garantito un servizio di assistenza veterinaria.
Accesso animali negli esercizi pubblici e commerciali (art. 8): è consentito l'accesso di un solo cane per detentore, condotto con guinzaglio e museruola qualora previsto dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino o disturbino. Il proprietario degli esercizi commerciali può limitare l'accesso degli animali previa comunicazione al sindaco.
28/11/2011 13.31
Asl 11