Redazione di Met
LE DISPOSIZIONI SULLE PROVINCE DEL DECRETO 'SALVAITALIA'
Il testo definitivo verrà pubblicato in G.U. nella giornata odierna. Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito della rete per l'innovazione e la formazione http://www.reform.it/.
Questo il testo dei commi relativi alle Province dell'art. 23 del cosiddetto Decreto 'SalvaItalia', varato dal Consiglio dei Ministri del 4 dicembre scorso. Il DL verrà pubblicato in G.U. nella giornata odierna.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle
attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia.
Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi
dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge
dello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le
rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni
conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le
stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30
aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento
delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando
nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi
della provincia.
20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province
decadono.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o
funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non
previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico
05/12/2011 20.08
Redazione di Met