Comune di San Casciano
IMPOSTA DI SOGGIORNO: IN DIECI COMUNI TRA FIRENZE E SIENA TARIFFE OMOGENEE
Barberino Val d'Elsa, Bagno a Ripoli, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Impruneta, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa. Gli introiti saranno utilizzati per finanziare investimenti culturali, azioni di promozione turistica e controlli sull'abusivismo connesso alle attività ricettive
Concertazione. E’ questa la parola chiave che caratterizza il percorso attivato da dieci amministrazioni comunali, a cavallo tra le Province di Firenze e Siena, per la definizione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Nei giorni scorsi è stato, infatti, sottoscritto dai Comuni del Chianti fiorentino e senese (Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa) dai Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta e dalle associazioni di categoria, che operano nei territori interessati, il regolamento comunale sull'imposta di soggiorno. Si tratta di un impegno comune e un metodo condiviso che, nato come proposta unitaria, si è concretizzato con l'elaborazione di un documento che definisce tariffe omogenee, suddivise per tipologia di struttura, applicate ad un territorio che, sul piano demografico, arriva a contare complessivamente circa 100mila abitanti.
La finalità dell’imposta di soggiorno
Il regolamento individua la finalità dell'imposta, un introito che i Comuni faranno ricadere sul territorio con l'obiettivo di promuovere e qualificare l’identità del Chianti. Il gettito è destinato infatti al finanziamento, parziale o totale, di una rete di investimenti culturali e di azioni di promozione turistica. Oltre alla manutenzione del patrimonio pubblico, alla viabilità, alla segnaletica e alla manutenzione delle strade comunali, agli interventi sulla mobilità locale, all’attivazione della banda larga, la tariffa servirà a finanziare il controllo sull’abusivismo edilizio ed economico connesso alle attività ricettive.
“Abbiamo condiviso l’importanza di utilizzare parte di tali introiti - dichiarano i sindaci firmatari - per incrementare le azioni di controllo e di contrasto in un’ottica di tutela del principio di equità fiscale, contemplando anche la possibilità di istituire una task force sovracomunale”. La distribuzione delle risorse verrà sottoposta al tavolo di concertazione con le associazioni di categoria dei settori del turismo e dell’agricoltura, che avrà luogo all’interno dei “Panel di indirizzo” comunali previsti dalla normativa regionale istitutiva degli Osservatori Turistici di Destinazione.
Le modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno
Secondo quanto stabilito dal regolamento l'imposta, applicata per tre anni a partire dal 2012, verrà introdotta in caso di pernottamento nelle strutture ricettive nel periodo che va dal 1° marzo al 31 ottobre. La tariffa sarà pagata a persona per ogni singola notte di permanenza e riscossa dal gestore della struttura ricettiva. La misura dell’imposta sarà commisurata alla tipologia delle strutture. Per quelle alberghiere il riferimento sarà la classificazione articolata in “stelle” e oscillerà tra 0,50 centesimi e 4 euro; per l'extralberghiero (residence) la misura sarà definita in base alla classificazione articolata in “chiavi”. In quest’ultimo caso l'imposta andrà da 1 a 2 euro. Per le altre strutture extralberghiere, come previsto dalla normativa regionale, la misura sarà definita, in maniera unica differenziata per tipologia (affittacamere professionali e non, agriturismo e case vacanze, campeggi, case per ferie, residenze d'epoca) e spazierà da 1 a 2,50 euro. L’imposta non sarà applicata oltre al quarto giorno di soggiorno consecutivo nello stesso albergo, campeggio, casa per ferie, ostello e affittacamere e oltre il settimo giorno nello stesso agriturismo, casa vacanze, residence e residenza d’epoca.
Il regolamento prevede anche che siano esenti dal pagamento dell’imposta i residenti, gli under 14, i portatori di handicap, coloro che soggiornano nelle strutture per sottoporsi a cure e per motivi di lavoro in forma occasionale. In caso di mancato versamento sarà applicata, come da normativa vigente, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
27/01/2012 14.38
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