Provincia di Pistoia
PROVINCIA E PISTOIAMBIENTE: LA SENTENZA DEL TAR RESPINGE NEL MERITO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DELL’ENTE PROVINCIALE
Dal Tar la piena conferma dell’ operato della Provincia nella vicenda. Respinta la richiesta di risarcimento danni presentata dalla Società
L'Avvocatura della Provincia di Pistoia rende noto che, con sentenza n. 1373 depositata il 27 luglio 2012, la II Sezione del Tar Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla Società Pistoiambiente avverso i verbali della Conferenza dei Servizi e gli atti della Provincia di Pistoia, con i quali era stato espresso diniego alla richiesta di deroga ai parametri doc e toc per l’ammissibilità in discarica dei rifiuti pericolosi. La richiesta era stata effettuata dal gestore della discarica del Cassero in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata nel 2007 dall’amministrazione provinciale.
Con il primo ricorso, infatti, e i successivi per motivi aggiunti, Pistoiambiente aveva eccepito presunte illegittimità nell’operato della Provincia che, secondo la Società, avrebbe errato nel respingere la richiesta sulla base di motivazioni ritenute non conformi ai parametri di legge per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Con la sentenza depositata venerdì scorso, il Tar ha deciso nel merito la questione, rigettando le impugnative di Pistoiambiente e confermando il comportamento tenuto dalla Provincia nella vicenda. In particolare, il Tar ha confermato la scelta di negare l’aumento dei parametri DOC e TOC di ammissibilità dei rifiuti pericolosi in discarica, nel rispetto dei contenuti del D.M. 27.9.2010; ha escluso che fossero state violate le necessarie garanzie di partecipazione nei confronti della società (in quanto quest’ultima era presente a tutte le riunioni della Conferenza);ha accertato la completezza dell’istruttoria e l’inesistenza di presunti aggravamenti procedurali, respingendo anche la domanda di risarcimento del danno.
Secondo il Tar neppure la richiesta di deroga temporanea dei parametri avrebbe potuto essere concessa, in quanto, in assenza di un’adeguata istruttoria, non era possibile effettuare valutazioni tecniche in una materia dove l’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente richiede sempre il rispetto del principio di precauzione. E’ proprio in nome di questo principio, infatti, al quale oggi è improntata la normativa nazionale ed europea, che gli uffici della Provincia e degli altri enti coinvolti si sono mossi nel valutare le richieste di controparte, decidendo di non accogliere quelle che avrebbero potuto esporre l’ambiente a conseguenze sfavorevoli.
L’accertata infondatezza del ricorso ha indotto il Tar a condannare la controparte al pagamento delle spese legali a favore delle parti costituite in giudizio.
Questa decisione, con il puntuale esame nel merito della questione e la conferma dell’operato della Provincia e degli altri enti intervenuti in Conferenza dei Servizi (ASL e ARPAT di Pistoia), fa ben sperare anche sull'esito del secondo ricorso al Tar (promosso da Pistoiambiente contro gli stessi provvedimenti, dopo l'adozione del provvedimento provinciale definitivo e dell'atto SUAP che conclude il procedimento, anch'essi impugnati) chiamato all'udienza del 21 febbraio 2013 davanti alla stessa sezione.
30/07/2012 15.40
Provincia di Pistoia