Il DPR che dà attuazione al Regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di gas fluorurati con effetto serra è stato pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012 ed è entrato in vigore il 5 maggio 2012.
Il DPR disciplina le modalità di attuazione dei regolamenti della Commissione con riferimento, per ciò che riguarda le Camere di Commercio, all'istituzione del registro nazionale dei Gas fluorurati e al rilascio dei certificati provvisori.
Le Camere di Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica, hanno questi compiti:
raccolgono in via telematica, le iscrizioni di persone ed imprese nonché degli organismi di certificazione;
rilasciano a persone e imprese i certificati provvisori, entro 30 giorni dalla richiesta;
rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro;
gestiscono il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
Il Registro è costituito da 6 sezioni relative agli organismi di certificazione, alle persone e alle imprese in attesa di certificazione, certificate o con certificato rilasciato da paese estero.
Persone e imprese soggette all'obbligo devono iscriversi, esclusivamente via telematica, al registro nazionale entro 60 giorni dalla sua istituzione e previo pagamento dei diritti di segreteria, il cui ammontare viene definito a parte dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L'avvenuta istituzione del Registro dovrà essere pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le informazioni da riportare nelle istanze e le modalità per la loro presentazione saranno pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni:
http://www.fgas.it/