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Regione Toscana
Novità per il registro regionale delle organizzazioni di volontariato
La tenuta delle sezioni provinciali effettuata dai comuni capoluogo di provincia o Città Metropolitana
In conseguenza del riordino delle funzioni provinciali, intervenuto con la L.R. 3 marzo 2015, n.22, si sono rese necessari opportuni cambiamenti relativi ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici.

In particolare sono state introdotte alcune novità che modificano la Legge Regionale 26 aprile 1993, n.28, con specifico riferimento alle procedure relative all’iscrizione, cancellazione e revisione delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

In particolare, l’art.4 della citata legge, prevede che:

comma 1: prevede che la tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato venga effettuata dai comuni capoluogo di provincia (tale dizione comprende anche la Città Metropolitana di Firenze);

comma 2: stabilisce che la domanda di iscrizione al registro regionale venga presentata al comune capoluogo della provincia o Città Metropolitana, tramite il comune nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione di volontariato;

comma 2-bis: stabilisce che la domanda di iscrizione, unitamente alla correlata documentazione, venga inviata per via telematica, nei confronti del comune capoluogo, da parte del comune nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione di volontariato entro tre giorni dalla presentazione;

comma 3: prevede che il comune capoluogo di provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, una volta accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, predisponga l’atto per l’iscrizione dell’organizzazione richiedente nella sezione provinciale del registro regionale ovvero, in caso contrario, adotti l’atto motivato di diniego all’iscrizione medesima.

21/06/2016 16.09
Regione Toscana


 
 


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