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Comune di Pistoia
Difformità degli arredi ed eccessiva occupazione di suolo pubblico: a Pistoia rimozione di un dehor e chiusura di un locale per cinque giorni
Già nel 2012 la Conferenza dei servizi aveva espresso parere negativo sul dehor
Immediata rimozione del dehor e chiusura per cinque giorni per un locale di piazzetta dell’Ortaggio per difformità degli arredi ed eccessiva occupazione di suolo pubblico.

Il provvedimento è stato adottato dall’Amministrazione al termine di un lungo iter. Non un fulmine a ciel sereno, dunque, per il locale raggiunto dall’ordinanza di chiusura e di rimozione, ma il necessario e inevitabile esito di una vicenda pluriennale che ha visto il Comune emanare una lunga serie di richiami e di avvisi per l’adeguamento degli arredi esterni: già dal 2012, infatti, la conferenza dei servizi espresse parere negativo sul progetto presentato dal locale.

La vicenda. In data 19 novembre 2015 il locale ha presentato la richiesta di rinnovo del dehor, la quale è stata rigettata ai sensi dell’articolo 5 lettera C) del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione all’aperto, in quanto, nel corso dell’anno 2015, era stata elevata all’esercizio commerciale una sanzione per difformità degli arredi ed eccessiva occupazione di suolo pubblico. L’esercizio ha presentato opposizione, ma questa è stata nuovamente rigettata ed il procedimento si è chiuso negativamente. Il 5 febbraio 2016 il locale ha poi presentato una richiesta per ottenere una concessione temporanea e contestualmente una concessione annuale. La concessione temporanea è stata rilasciata subito (il 10 febbraio 2015) e nel frattempo è stata sottoposta all’esame della Conferenza dei servizi la domanda per il rilascio della concessione annuale.

Il 3 marzo 2016 la Conferenza dei Servizi si è riunita e ha sospeso il parere richiedendo la presentazione di nuovi elaborati grafici con ombrelloni di misura 3X3 in modo tale che l’esercizio si potesse conformare al parere espresso nel 2012 e per il quale era stato assegnato il termine del primo gennaio 2013 per l’adeguamento.

Il 17 marzo 2016 il locale ha poi inviato delle osservazioni che sono state portate all’attenzione della Conferenza dei Servizi, la quale, riunitasi il 14 aprile 2016, ha confermato il parere già espresso nella conferenza del 3 marzo 2016.

Il giorno dopo, dunque, ovvero il 15 aprile 2016, sono stati assegnati al locale 10 giorni di tempo per conformarsi alle disposizioni della Conferenza dei Servizi. L’8 giugno 2016, visto che i 10 giorni di tempo erano ampiamente scaduti e che nessuna documentazione era stata presentata dall’esercizio per conformarsi alle disposizioni della Conferenza dei Servizi, è stata dunque necessariamente formulata la conclusione negativa del procedimento e sono stati assegnati altri 10 giorni di tempo per la necessaria rimozione del dehor. Tale provvedimento è stato notificato all’esercizio il 16 giugno 2016: il 27 giugno era dunque l’ultimo giorno utile per la rimozione degli arredi, che però non ha avuto luogo. Il 19 luglio 2016, dunque, la Polizia Municipale ha accertato la presenza di arredi sul suolo pubblico ed ha elevato il relativo verbale e, in data 11 agosto, sono stati assegnati ulteriori 7 giorni per la rimozione degli arredi.

Al 25 agosto 2016 non era ancora stato rimosso alcun arredo. Pertanto, prendendo atto della valutazione del Servizio competente circa la non discrezionalità e dunque la doverosità e necessità dell’atto, formulata sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dall’ufficio, è stata emessa un’ordinanza sindacale per l’immediata rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico e per la chiusura di cinque giorni (termine minimo previsto dalla norma per simili violazioni) dell’esercizio commerciale a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell’atto.

Come di norma, il locale potrà presentare ricorso al Tar di Firenze entro 60 giorni dalla sua notifica o ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

Avverso agli accertamenti della Polizia Municipale la proprietà ha già presentato ricorso innanzi al Giudice di Pace, i cui sviluppi ed esiti non hanno però alcuna rilevanza ai fini dell’ordinanza.

27/08/2016 20.45
Comune di Pistoia


 
 


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