Login

MET



Controlli voce Chiudi controlli
: Volume:  1 Velocità  1 Tono:  1
Toscana Aeroporti Firenze e Pisa
VIA del 2003 riferita a iter mai completato e progetti mai realizzati
Vespucci in regola, da escludersi che possano considerarsi ancora valide le prescrizioni inserite nel decreto del 2003
Con riferimento alle indiscrezioni comparse sugli organi di stampa in ordine al contenuto del decreto decisorio sul ricorso di cui all’oggetto proposto da AdF (oggi Toscana Aeroporti) nell’anno 2004, si premette anzitutto che né a Toscana Aeroporti né ad ENAC era mai stato fino ad oggi notificato il decreto in questione, firmato dal Capo dello Stato fin dal giugno 2012.

In particolare Toscana Aeroporti ha ricevuto il suddetto decreto decisorio soltanto in data 21 novembre 2017, a seguito di apposita Istanza di accesso agli atti inoltrata al Ministero dell’Ambiente lo scorso 13 settembre dal proprio legale.

Fermo restando quanto sopra, per quanto il suddetto decreto decisorio respinga il ricorso in oggetto, il procedimento di VIA attivato da AdF nell’anno 2000 e conclusosi con il provvedimento del 2003 si riferisce ad un progetto a breve termine, denominato “Piano Generale di Sviluppo dell’Aeroporto orizzonti 2005 – 2010”, che non è mai stato oggetto di approvazione né è mai stato, quindi, portato ad esecuzione.

Specificamente, la procedura di VIA si inseriva - quale subprocedimento – nell’iter di approvazione del suddetto progetto a breve termine e non aveva, pertanto, carattere autonomo.

Conseguentemente, con l’archiviazione della proposta relativa al “Piano Generale di Sviluppo dell’Aeroporto orizzonti 2005 – 2010”, è venuta meno la necessità del decreto di VIA così come sono rimaste improduttive di effetti anche le prescrizioni imposte in tale sede.

Alla luce di quanto sopra riportato, è da escludersi che possano considerarsi ancora valide e quindi dotate di forza imperativa nei confronti di Toscana Aeroporti le prescrizioni inserite nel decreto di VIA del 2003, tra cui in particolare gli interventi di mitigazione e compensazione previsti in relazione al complesso di opere di potenziamento dello scalo di cui all’originario progetto.

E’ inoltre da ritenersi giuridicamente infondata la tesi secondo cui la conclusione della Procedura di VIA attualmente in corso in relazione al Master Plan 2014-2029 - che costituisce un piano di sviluppo aeroportuale del tutto diverso e autonomo da quello oggetto della precedente procedura di VIA - sia condizionata ad un obbligo per Toscana Aeroporti di ottemperare alle prescrizioni impartite nel 2003, comunque riferite ad un progetto mai approvato né realizzato.

Occorre, altresì, notare come un piano di sviluppo elaborato nel 2000, con orizzonte 2005-2010, abbia ottenuto una Valutazione di Impatto Ambientale nel 2003 e solo nel 2012 abbia ottenuto la risposta (comunicata nel 2017) al ricorso presentato nel 2004.

23/11/2017 20.02
Toscana Aeroporti Firenze e Pisa


 
 


Met -Vai al contenuto