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Regione Toscana
Regione: scarico acque reflue, aggiornata la legislazione
Via libera alla legge che conferma la competenza regionale sulle autorizzazioni. Passano anche emendamenti proposti da Giunta e Partito democratico
Confermare la competenza regionale in tema di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, assimilate a domestiche o meno; definire una nuova disciplina della particolare tipologia di scarico prodotta da scambio termico in impianti a pompa di calore, ad oggi non prevista nella normativa regionale, in conformità con quanto previsto all'art. 104, comma 2 del decreto legislativo 152/06, prevedendo l’attribuzione delle funzioni autorizzative alla Regione o al Comune, a seconda che l’impianto da cui proviene lo scarico sia a servizio di attività produttiva o di insediamento ad uso residenziale. È quanto prevede la proposta di legge, illustrata dal presidente della commissione Ambiente, Stefano Baccelli (Pd), approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Passano anche due emendamenti al testo, uno proposto dalla Giunta per equiparare le acque di restituzione dei dissalatori a qualsiasi trattamento di potalizzazione, l'altro firmato dai consiglieri Pd Andrea Pieroni, Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo e Enrico Sostegni per chiarire i casi e le condizioni del trattamento dei reflui.

Condivisione per la filosofia alla base della legge esprime Maurizio Marchetti (Forza Italia) che pure annuncia voto di astensione, perché a suo giudizio non si prevede una reale semplificazione per i cittadini.
Il testo opera una revisione dell’ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti e attua quanto disposto a livello nazionale su applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento che è attribuita alla Regione. Sempre in piena attuazione della normativa statale, si provvede ad integrare la disciplina delle acque di restituzione prevedendo specifiche procedure e condizioni per i rilasci in mare provenienti dagli impianti di dissalazione del Servizio idrico integrato (SII), individuando il soggetto che autorizza le attività sul demanio marittimo e, per gli impianti del SII, l’Autorità idrica Toscana competente alla definizione delle prescrizioni a tutela dell’ambiente.
Si definiscono inoltre le procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane la cui disciplina è demandata alle regioni; le disposizioni di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico e per l’adeguamento delle attività in essere e degli impianti realizzati o in corso di realizzazione alla nuova disciplina delle restituzioni in mare.
Il testo introduce modifiche alla legge 69/2011 per un necessario raccordo oltre che per prevedere procedure per il rilascio coordinato dei titoli connessi alla realizzazione dell’impianto di dissalazione.
Le disposizioni finali dettano la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso e per disporre l’entrata in vigore urgente della legge, in considerazione della necessità di dare immediata operatività alla disciplina statale, in materia di autorizzazione allo scarico di acque da pompe di calore, restituzione delle acque e approvazione di progetti di impianti di trattamento di acque reflue urbane.

26/05/2020 22.35
Regione Toscana


 
 


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