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Regione Toscana
Consiglio della Regione. Aula: approvata la nuova legge sull’oleoturismo e l’ospitalità agrituristica
L’atto votato a maggioranza, con il no del Movimento 5 Stelle. Previste nuove norme per l’ospitalità in camere e unità abitative indipendenti, per lo svolgimento di eventi promozionali e per le attività sociali e di servizio
L’Aula del Consiglio regionale ha approvato con venti voti a favore, otto astenuti e i due voti contrari del Movimento 5 Stelle la legge che disciplina l’oleoturismo e l’ospitalità agrituristica (apportando modifiche alla legge regionale 30/2003, che regola le attività agrituristiche, le fattorie didattiche e l’enoturismo in Toscana) per adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali, che estendono all’oleoturismo quanto già previsto per l’enoturismo.

Come ha spiegato illustrando l’atto la presidente della commissione Sviluppo economico Ilaria Bugetti (Pd) “si interviene anche per modificare altre disposizioni della legge al fine di tener conto di specifiche esigenze emerse per l’ospitalità in camere e unità abitative indipendenti, per favorire l’accoglienza di nuclei familiari, per lo svolgimento degli eventi promozionali e per le attività sociali e di servizio per le comunità locali”. Modifiche nell’applicazione delle disposizioni relative all’utilizzo a fini agrituristici, anche di volumi realizzati come trasferimento degli esistenti, fattispecie prevista dalla legge urbanistica della Toscana e nell’applicazione dell’articolo relativo ai requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici.

“Con le modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30/2003”, ha spiegato la presidente della commissione Sviluppo economico, “si prevede infatti la possibilità su espressa richiesta dell’ospite, di sistemare temporaneamente nelle camere e nelle unità abitative indipendenti un massimo di due letti supplementari per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari”.

Nel dettaglio, con le modifiche all’articolo 14 della stessa legge 30, si prevede che anche attività sociali e di servizio per le comunità locali ed eventi promozionali possano essere organizzati all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, fermo restando il rispetto della connessione. Con le modifiche all’articolo 17, si prevede poi che trasferimenti di volumetrie previsti dalla legge Marson (all’articolo 71, comma 2 e all’articolo 72, comma 1, lettera a) possano essere effettuati all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica, b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria. Per organizzare gli eventi promozionali possono essere utilizzati gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.

Con le modifiche all’articolo 19 della legge 30/2003, si prevede che nel caso in cui gli alloggi siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi.

Il testo portato al voto finale dell’aula era stato emendato dalla commissione Sviluppo economico, che aveva accolto le osservazioni presentate dalla commissione Territorio e ambiente.

Durante il dibattito la presidente della commissione Territorio e ambiente Lucia De Robertis (Pd) ha sottolineato come: “Alla luce del mutato contesto generale, caratterizzato da una pandemia che ha modificato profondamente anche la domanda di ospitalità, sia cresciuta l’esigenza di spazi aperti, rendendo quindi utile favorire un miglioramento dell’offerta da parte degli agriturismi. Questo ha fatto sì che rispetto al testo originariamente proposto, si siano poste alcune limitazioni nell’ottica di un complessivo ridisegno di sviluppo sostenibile dell’offerta ricettiva della Toscana, in particolare con il superamento dell’ipotesi del trasferimento volumetrico nel territorio di altri Comuni”.

“Si spiega così – ha chiarito la presidente della commissione Territorio e ambiente – il via libera al trasferimento di volumetrie esistenti, ma a patto che esso si realizzi sempre all’interno del territorio del Comune dove sono localizzati i volumi da trasferire, e senza che questo comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria. Trasferimento realizzabile sotto forma di addizione volumetrica all’edificio esistente o mediante la realizzazione di volumi in prossimità di edifici esistenti”. “Credo che sia anche intuitivo – ha concluso Lucia De Robertis – come queste due tipologie di intervento minimizzino l’impatto sul territorio, in quanto non implementano le volumetrie utilizzabili, ma ne ridefiniscono la collocazione senza alterazioni del territorio. Cosa diversa è invece prevedere nuove volumetrie come prevedeva la proposta di legge n. 69 (presentata dalla Lega, primo firmatario Andrea Ulmi, ndr) per cui è stato espresso parere negativo. Uno strumento, la ristrutturazione urbanistica, più consono per definizione caratteristica al territorio urbanizzato e non a quello rurale”.

Durante la votazione sono stati respinti gli emendamenti della Lega Nord presentati dai consiglieri Elena Meini e Andrea Ulmi, riguardanti la tutela degli uliveti autoctoni o comunque appartenenti alla tradizione regionale e il miglioramento e l’ampliamento della funzione agricola con un aumento della volumetria aziendale pari a un terzo.

18/05/2022 11.01
Regione Toscana


 
 


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