Login

MET



Controlli voce Chiudi controlli
: Volume:  1 Velocità  1 Tono:  1
Comune di Vicchio
VICCHIO: IMPOSTA MUNICIPALE (IMU O IMP)
Aliquote e modalità di calcolo
Come sarà sicuramente capitato di leggere nei giornali o ascoltare in TV, dal 31 Dicembre scorso la vecchia ICI è andata in pensione ed è stata - per così dire - "sostituita" da una nuova imposta, l'IMPOSTA MUNICIPALE (chiamata IMU o IMP). Non sono poche le novità causate da tale modifica alla legislazione in campo tributario, e cercheremo di spiegarvi le più significative, rimandandovi, per ogni ulteriore chiarimento, al REGOLAMENTO che verrà approvato dal Consiglio Comunale nonché alle pagine informative sul sito internet dell'Ente che saranno prontamente predisposte dai competenti uffici.
E’ importante sapere che per la rata di giugno si paga con le aliquote base stabilite dalla legislazione nazionale.
Il Comune di Vicchio ha attivato proprio sito un link per il calcolo dell’importo da pagare: www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=L838
Il Comune di Vicchio ha stabilito le seguenti aliquote:
- Abitazione principale unitamente alle pertinenze (per la cui disciplina non si può che rimandare a legge nonché al regolamento comunale) 0,50 %
- Aliquota ordinaria 0,76 %
Tale aliquota si applica nei casi di: a) Abitazioni concesse in comodato fra parenti di primo grado - 0,76% - b) Immobili locati con contratto registrato - 0,76%
- Immobili tenuti a disposizione 1,00 %
Si pagano tutti i FABBRICATI nonché le AREE FABBRICABILI (zone in cui si può fabbricare, ampliare, volumi edificatori ecc.). Dicendo "TUTTI i fabbricati" si intende che a partire dal 2012 non vi è più nessuna esenzione per fabbricati adibiti ad abitazione principale, per quelli concessi in comodato fra genitori e figli, per i fabbricati rurali (ad uso abitativo), ecc. TUTTI I FABBRICATI SOTTOSTANNO A TALE IMPOSIZIONE TRIBUTARIA. Solamente l'abitazione principale (più le sue pertinenze classificate C2, C6 o C7 nel limite massimo di una per ogni categoria) gode di un'aliquota agevolata nonché di una detrazione base di € 200 aumentabile in caso di minori di anni 26 residenti all'interno del nucleo familiare. Un'aliquota più bassa (dello 0,2%) è inoltre prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola (classificati nel gruppo catastale D10) che però una recente modifica ha esentato nel caso dei comuni montani (come Vicchio).
L'abitazione principale può essere UNA ED UNA SOLA per nucleo familiare (quindi marito e moglie non potranno chiedere agevolazione su due immobili diversi - in quanto è considerato "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Tale fabbricato è assoggettato all'IMP con aliquota agevolata. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Di fatto, in presenza di una famiglia che detiene due immobili (ad esempio la casa in città e quella in montagna o al mare) si evita il trucco di «dividere» il nucleo familiare, stabilendo la residenza in due immobili diversi, al fine di duplicare le agevolazioni spettanti, appunto, per l'abitazione principale.
Devono pagare i PROPRIETARI oppure chi ha il diritto di USO / USUFRUTTO / ABITAZIONE (nonché enfiteusi, superficie ed il locatario in caso di locazione finanziaria nonché l'assegnatario per ERP con patto di futura vendita).
In caso di separazione o divorzio, sarà il coniuge che abita la casa a versare l'Imu anche se non è proprietario. Nel testo si legge che «l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare dei diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione».

Il calcolo dell'imposta non è facile perché una parte di essa va al Comune e deve essere calcolata sulla base delle aliquote stabilite dall'Ente, mentre un'altra quota è di competenza statale e si calcola sull'aliquota ordinaria dello 0,76%. La quota statale non è dovuta per abitazione principale e pertinenze né per i fabbricati rurali strumentali. COLLEGANDOSI AL SEGUENTE LINK SARA' POSSIBILE EFFETTUARE IL CALCOLO DI QUANTO DOVUTO E STAMPARE DIRETTAMENTE IL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA: www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=L838
E' possibile calcolarla anche su http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
PER CONOSCERE LA PROPRIA RENDITA (che, ricordiamolo!!!, non può essere modificata a insaputa: cambia in seguito a dei lavori di ristrutturazione o ampliamento - e quindi ne siete perfettamente a conoscenza - oppure DEVE ESSERE NOTIFICATA QUALSIASI VARIAZIONE) - l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione la propria banca dati. Basta inserire il proprio codice fiscale ed i dati dell'immobile (ricerca su catasto fabbricati, comune di Vicchio, inserendo foglio - particella - subalterno) e può essere controllata la rendita che sia quella corretta. Link: http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp
Nell'imposta municipale a regime è previsto generalmente in due rate, con la possibilità (discrezionale e alternativa al pagamento dell'unica soluzione) concessa al contribuente, limitatamente all'anno 2012 e solo per l'abitazione principale, di pagare in tre rate al 18 giugno (il 16 è prefestivo), al 17 settembre (il 16 è festivo) e al 17 dicembre (il 16 è festivo), mediante delega «F24», su supporto cartaceo (privati) o telematicamente (soggetti passivi Iva) o anche con bollettino postale.
Si può pagare utilizzando il modello F24 da consegnare poi in qualsiasi ufficio postale o presso qualsiasi istituto bancario. Per calcolare l’imposta e stampare il modello F24: www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=L838
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio tributi del Comune di Vicchio
Con riferimento alla dichiarazione, attesa l'emanazione del decreto che dovrà indicare i casi in cui scatta l'obbligo, viene disposto il differimento del termine al 30 settembre prossimo per la presentazione della dichiarazione relativa al tributo, precisando che detta dichiarazione deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente presentata dai contribuenti che acquisiscono l'immobile a decorrere dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore dell'imposta municipale. Tale modifica non interviene, al contrario, sulla presentazione a regime della dichiarazione per la quale i termini rimangono fissati nei novanta giorni dalla data in cui il soggetto passivo è entrato in possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni tali da determinare una diversa quantificazione del tributo.

28/05/2012 10.26
Comune di Vicchio


 
 


Met -Vai al contenuto