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Città Metropolitana di Firenze
#normativa-accesso - Quali sono gli atti interni a cui è possibile accedere?
Ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. d della L. 241/1990
Quali sono gli atti interni cui è possibile accedere ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990?

L’accessibilità agli atti interni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni è esplicitamente riconosciuta dall’art. 22 comma 1 lett. d) della L. 241/1990.
Premesso che gli atti interni sono atti non in grado di incidere da soli e autonomamente sulle posizioni giuridiche altrui, a tale categoria sono riconducibili differenti tipologie.

Vi rientrano, in primo luogo, gli atti che la disciplina legislativa prevede quali passaggi procedimentali necessari, ossia i pareri obbligatori e i nulla osta: gli stessi sono destinati a riverberarsi sul contenuto possibile del provvedimento finale, la cui legittimità è parimenti inficiata allorchè tale atto interno sia mancato nell’iter procedimentale. Di fronte a tale tipologia di atti interni il privato può indubitabilmente esercitare il diritto di accesso.
In altra tipologia rientrano gli atti interni adottati dall’amministrazione in assenza di un vincolo normativo: si pensi agli atti interni destinati a produrre effetti nei soli rapporti tra organi della stessa Amministrazione o a quelli di carattere istruttorio discrezionalmente e non obbligatoriamente posti in essere dall’Amministrazione (ad es. parere legale richiesto con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale per essere poi richiamato nella motivazione dell’atto finale, parere legale che quindi costituisce il presupposto logico giuridico del provvedimento o che comunque ne influenza il contenuto).
Secondo la giurisprudenza, anche con riferimento a questa seconda tipologia di atti è consentito l’accesso, se tali atti sono stati realmente presi in considerazione nello svolgimento dell’attività amministrativa.
La giurisprudenza ha più ampiamente altresì affermato che è consentito l’accesso a tali atti interni a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell’attività con rilevanza esterna: si è così sostenuto che tra gli atti ostensibili rientrano gli scambi di corrispondenza con gli altri Enti destinatari di un esposto, con l’ovvia possibilità che vi sia, al riguardo, anche un riscontro negativo, che va tuttavia palesato e comunicato.
La questione va piuttosto in concreto risolta verificando che sussista, in relazione ad un atto interno non preso in considerazione nello svolgimento dell’attività amministrativa, un concreto e attuale interesse dell’istante all’accesso.
Sotto altro profilo preme rilevare che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez.V 8 aprile 2014 n. 1663) ha precisato i limiti all’accessibilità degli atti interni, qualificando come sottratti all’accesso le minute, intese come semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri, e gli scritti informali (indipendentemente dalla loro intestazione o dalla loro apparente qualifica) privi di firma o di sigla, ancorchè presenti nel fascicolo d’ufficio, perché non costituenti “documenti” in senso proprio. (Lina Cardona, 6 novembre 2019)

Fonti: manuale di diritto amministrativo di Roberto Garofoli e Giulia Ferrari, Nel Diritto Editore; sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 1663 dell’ 8 aprile 2014.

14/11/2019 10.29
Città Metropolitana di Firenze


 
 


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