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Comune di San Casciano
San Casciano. Diritto alla tumulazione congiunta esteso al quarto grado di parentela
Il Comune introduce alcune modifiche al regolamento della polizia mortuaria. Il sindaco Roberto Ciappi: “Abbiamo deciso di estendere il grado di parentela anche per rispondere alle istanze dei cittadini che in più occasioni si erano rivolti ai nostri uffici”
Si estende il diritto alla tumulazione congiunta al quarto grado di parentela. Il Comune ha introdotto nuove modifiche al regolamento della Polizia mortuaria. Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo documento che disciplina il dislocamento delle salme e del loro luogo di stazionamento il diritto alla tumulazione congiunta si estende fino a comprendere la parentela in linea collaterale di quarto grado ed agli affini fino al primo grado. Una modifica, quella che attribuisce rilevanza anche al legame che sussiste tra zii e nipoti, fra cugini di primo grado, nonché suoceri con generi e nuore e matrigna/patrigno con i figliastri, che il Comune di San Casciano introduce anche per accogliere le richieste, seppur informali, dei cittadini.

In un loculo dove è stata tumulata una salma, su richiesta degli eredi e qualora le dimensioni del manufatto lo consentano, potranno essere tumulate una o più urne cinerarie, ovvero una o più cassette con resti mortali di prossimi congiunti individuati secondo tali criteri: coniuge del concessionario, parenti in linea retta fino al terzo grado o in linea collaterale fino al quarto grado; affini al primo grado.

“Attualmente il presupposto necessario per la tumulazione congiunta – spiega il sindaco Roberto Ciappi - è il grado di parentela che attribuisce rilevanza al legame tra genitori e figlio, nonni e nipote, fratelli e sorelle, bisnonni e pronipoti. Abbiamo deciso di estendere il grado di parentela anche per rispondere alle istanze dei cittadini che in più occasioni si erano rivolti ai nostri uffici. Le richieste erano volte ad ampliare il numero delle cassette contenenti resti mortali o delle urne cinerarie da tumulare in un medesimo loculo o in un medesimo ossario”.

15/11/2019 7.42
Comune di San Casciano


 
 


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