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Comune di Firenze
Firenze. Podere La Mattonaia, il punto della situazione
Un anno e mezzo fa, gli uffici dell’edilizia del Comune di Firenze hanno rilasciato al privato proprietario dell’area verde del podere La Mattonaia
Il permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio - permesso rilasciato perché trattasi di un intervento conforme alla disciplina del Regolamento Urbanistico approvato nel 2015: infatti nel 2015 quell’area verde privata non fu classificata dal consiglio comunale nel Regolamento Urbanistico come area “verde di permeabilità ecologica”, ovvero area dove non si poteva costruire - ma fu inserita però la prescrizione di rispettare all’ingresso del futuro parcheggio una distanza minima di 0,90 mt (che riguarda soltanto l'accesso su Via di Ripoli e non anche di Via Caponsacchi, perché su quest’ultima parte non sono presenti abitazioni).



Distanza che però - ancora ad oggi - non è presente per la presenza di un manufatto con le cassette della posta di proprietà del condominio adiacente l’area, che non consente per il suo ingombro di rispettare la distanza prescritta dal comune all’ingresso dell’area.



Questo stato di cose aveva portato a ritenere finalmente chiusa qui l’annosa vicenda del parcheggio al podere la Mattonaia: poiché, infatti, il condominio non avrebbe rimosso il manufatto (non dando il consenso), il proprietario si trovava nell’impossibilità di realizzare il parcheggio non potendo rispettare la prescrizione della distanza minima all’ingresso disposta dal comune.



Il proprietario dell’area verde ha però poi eccepito che tale manufatto della posta era stato realizzato su un’area di sua proprietà, e quindi questo lo ha portato la scorsa estate a citare in giudizio il condominio e poi anche il comune, tentando così l’ultima carta per realizzare il parcheggio nell’area verde.



Se non fosse emersa tale circostanza, la vicenda si sarebbe definitivamente chiusa lì.



Il proprietario dell’area verde ha dunque citato in giudizio in primis il condominio per chiedergli la rimozione del manufatto, e il risarcimento dei danni, e la causa è tuttora pendente di fronte al Tribunale Civile di Firenze; e poi ha inviato anche una missiva agli uffici dell’edilizia per chiedere all’amministrazione di ordinare al condominio la rimozione del manufatto abusivo, ma gli uffici del comune hanno rigettato la richiesta, archiviandola, poiché per natura e dimensioni del manufatto non avrebbe potuto essere disposta dal comune la demolizione del medesimo. Il proprietario dell’area verde, allora, ha fatto ricorso al TAR Toscana anche contro il Comune di Firenze avverso l’archiviazione della richiesta avanzata dal proprietario dell’area verde, con la richiesta ancor qui al Comune dei danni, e il giudizio è tuttora pendente di fronte al Tribunale amministrativo regionale.



Di fronte a questa situazione di contenziosi, per non far scadere nuovamente il permesso di costruire, il proprietario dell’area verde ha inviato la comunicazione di avvio dei lavori, che ha cominciato il 7 novembre.



L’amministrazione comunale, allora, su segnalazione del condominio che ha chiesto una verifica dello stato dei luoghi e dei lavori avviati, ha dato seguito alla richiesta inviando lo stesso giorno, ovvero in data 7 novembre, la polizia edilizia sul posto per accertare la situazione, e la polizia edilizia ha inviato poi il 15 novembre agli uffici dell’edilizia il verbale contenente la ricognizione dello stato dei luoghi.



Ricevuto il verbale, l’ispettorato dell’edilizia, al termine dell’istruttoria (la chiusura della pratica è in corso), ha ritenuto che non vi fossero irregolarità tra quanto rilevato dalla polizia municipale rispetto a quanto dichiarato nel permesso di costruire, e che il permesso non poteva essere sospeso (e quindi i lavori interrotti) perché il privato deve provare solo al momento del collaudo del parcheggio di aver rispettato le prescrizioni disposte dal comune (compresa quella della distanza che oggi non c’è per la presenza del manufatto della posta), e che se al momento del collaudo la prescrizione della distanza non sarà rispettata, sarà ordinato il ripristino dei luoghi nello stato originario.



Sul punto, vista la pendenza del ricorso avviato dal proprietario del Podere contro il Comune, come sempre avviene in caso di contenziosi pendenti, è stata interpellata anche l’avvocatura del comune di Firenze, che ha confermato il parere dell’ispettorato dell’edilizia (ovvero che solo al momento del collaudo è possibile verificare il rispetto delle prescrizioni date).



Ricordiamo che negli anni scorsi, il condominio aveva fatto causa al comune di Firenze per il rilascio del permesso di costruire (anziché fare causa contro il privato proprietario dell’area verde), ma il TAR Toscana, per ben due volte, ha sancito la legittimità dell’operato degli uffici dell’edilizia, confermando la legittimità del permesso di costruire. Il permesso di costruire si basava e si basa infatti sulle norme approvate nel Regolamento urbanistico del 2015, che sono state quindi applicate dagli uffici dell’edilizia a seguito di richiesta di permesso di costruire da parte del proprietario dell’area verde, non potendo fare altrimenti, pena l’illegittimità del loro comportamento.



Le istanze di annullamento del permesso in auto tutela avanzate nei mesi scorsi dal condominio non potevano essere accolte dagli uffici perché basate sugli stessi presupposti del precedente permesso di costruire (che il privato aveva poi fatto scadere, e che il TAR aveva già ritenuto legittimo). Negli anni scorsi, gli uffici dell’edilizia del Comune di Firenze avevano pure in una occasione sospeso uno dei due permessi a costruire già rilasciati a seguito dell’istanza del condominio, ma il TAR aveva annullato la sospensione disposta dagli uffici, ritenendola illegittima.



Ricordiamo poi che il proprietario sta tentando l’ultima possibilità di realizzare il parcheggio (che, come detto, si è riaperta solo perché è stato rinvenuto che quel manufatto della posta e’ stato costruito su area del proprietario dell’area verde): se infatti il proprietario avesse lasciato scadere il permesso di costruire (che dura un anno dal rilascio) senza iniziare i lavori, avrebbe perso definitivamente la possibilità di ripresentare un progetto per il parcheggio in quell’area perché l’attuale amministrazione aveva già annunciato che nel nuovo Regolamento Urbanistico avrebbe classificato quell’area come “verde di permeabilità ecologica” (difformemente da quanto era stato fatto dal consiglio nel 2015). Cosa che infatti ha poi fatto con il nuovo Regolamento Urbanistico (che ora si chiama ora Piano Operativo) adottato a inizio di quest’anno.



L’esito della questione dipende dunque dal contenzioso tra il condominio e il proprietario dell’area verde: solo infatti la pronuncia del Tribunale sul se tale manufatto possa restare o meno in tale posizione potrà definitivamente chiarire la situazione e i reciproci diritti.

16/01/2023 12.22
Comune di Firenze


 
 


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