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Prefettura di Firenze
Castelfiorentino: il Prefetto adotta un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 2 T.U.LL.P.S.
A seguito dell'esito dell’analisi complessiva delle iniziative in essere per implementare gli standard di sicurezza urbana. Le zone interessate
Lo scorso 6 marzo si è tenuta in Prefettura una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del Sindaco di Castelfiorentino Francesca Giannì e dei vertici delle Forze di polizia. All’esito dell’analisi complessiva delle iniziative in essere per implementare gli standard di sicurezza urbana, si è convenuto circa la necessità di adottare uno speciale provvedimento contingibile ed urgente ex art. 2 TULLPS.
A tal fine, il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, nella giornata odierna ha adottato un’ordinanza ex art. 2 T.U.LL.P.S. che dispone il divieto di stazionamento nell’area cittadina circostante la stazione ferroviaria del Comune di Castelfiorentino ai soggetti che si rendano responsabili di condotte aggressive determinando un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.
L’ordinanza, che avrà una validità di sei mesi, interesserà le seguenti zone del Comune di Castelfiorentino:
• via Cosimo Ridolfi;
• via Matteotti;
• via Garibaldi;
• via Agostino Testaferrata;
• via della Costituente;
• piazza Antonio Gramsci;
• via XX Settembre;
• via XXIV Maggio;

In particolare, il divieto troverà applicazione nei confronti dei soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando in tal modo un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quegli spazi pubblici e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:
• di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti;
• di cui agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona;
• di cui agli artt. 624 bis co. 2 c.p. (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 635 c.p. (danneggiamento), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere)
Le eventuali violazioni della presente ordinanza, che prevede l’allontanamento dei soggetti sopra specificati, saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e/o dell’art. 650 c.p.

10/03/2025 17.03
Prefettura di Firenze


 
 


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